Le modifiche introdotte al riguardo della certificazione sulle ritenute operate al riguardo dei corrispettivi corrisposti in relazione al disposto dell’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600.
Come d’uso in questi giorni riceviamo le certificazioni relative alle ritenute operate sui corrispettivi corrisposti nell’anno 2014 in relazione al disposto dell’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600. Abbiamo tuttavia rilevato che, nonostante le modifiche recentemente introdotte al regime di cui trattasi, molti Clienti continuano ad utilizzare modelli di certificazione autonomamente prodotti su carta semplice e, per le implicite rilevanti conseguenze economiche gravanti sul soggetto sostituto d’imposta riteniamo opportuno fornire un approfondimento delle variazioni apportate dai più recenti disposti normativi.
La nuova Certificazione Unica
Se infatti, fino al 2014, il Condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soggetti (sostituiti) tramite l’utilizzo del Modello 770, e nei confronti dei soli lavoratori dipendenti tramite il CUD, dal 2015 tali adempimenti dovranno essere operati attraverso il nuovo modello di Certificazione Unica (CU). Ma la novità più rilevante è che la summenzionata Certificazione Unica sostituirà, oltre al vecchio Modello CUD, anche la certificazione dei compensi degli autonomi e delle aziende per l’appunto sino ad oggi emessa in carta libera.
Ritenute 2014 già certificate : tutto da rifare
La versione definitiva della nuova Certificazione Unica, divulgata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 4790 del 15 gennaio 2015, costituirà pertanto il solo mezzo valido e conforme per la certificazione delle ritenute operate. Il medesimo provvedimento inoltre chiarisce, al punto 1.4, che: “Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2014 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater del citato Decreto n. 332 del 1998“.
Il termine di consegna al sostituito e quello d’invio telematico all’Agenzia
Tale termine, come noto coincidente con il 28 febbraio, rappresenta soltanto una delle coercitive scadenze correlate al nuovo procedimento. Entro il 7 marzo infatti il sostituto dovrà provvedere alla trasmissione, per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello CU nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno la data di scadenza cadrà di sabato pertanto dovrebbe slittare a lunedì 9 marzo (come peraltro confermato dalla risposta Telefisco del 29 gennaio 2015, fonte condominioweb. com).
Le sanzioni sull’omesso invio
Significative conseguenze sono previste in riferimento all’omessa , tardiva od errata trasmissione della certificazione. L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), intitolato “Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta” ha infatti disposto che: “Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 4, dopo il comma 6-quater, e’ aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti . Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” ed inoltre che “Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.” escludendo pertanto l’applicabilità del ravvedimento operoso.
Chi risponde della sanzione
Secondo il parere degli esperti, l’interpretazione mutuata dalla normativa di riferimento sembra non lasciare dubbi sul fatto che in caso di errori od omissioni inerenti la Certificazione Unica 2015 a rispondere delle sanzioni erogate saranno i condòmini in solido, giacchè il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto è il condominio in quanto tale ed a nulla rileva la circostanza che l’adempimento sia posto in essere dall’amministratore, quale relativo mandatario (Cfr.: Circolare 7/E del 7 febbraio 2007) ai sensi del rivisitato art. 1130 c.c. comma 5 che annovera fra i compiti dell’amministratore p.t. quello di eseguire gli adempimenti fiscali.
Tuttavia ..
Ciò nondiméno, sottolineano gli esperti, quest’ultimo potrà essere civilmente chiamato ex post facto a rispondere dell’inadempimento degli obblighi fiscali di cui al summenzionato comma 5 dell’articolo 1130 c.c. e tenuto a ristorare, ove del caso, il condominio delle sanzioni subite a causa di negligenze od imperizia.
I riferimenti e le guide utili
L’agenzia delle Entrate ha predisposto una specifica area del proprio portale web (www.agenziaentrate.gov.it) in merito alle corrette modalità di adempimento inerenti la Certificazione Unica raggiungibile dalla Home Page seguendo il percorso: Home → Cosa devi fare → Dichiarare → Dichiarazioni dei sostituti d’imposta → Certificazione Unica ovvero, se ha ricevuto la presente comunicazione in forma elettronica, attraverso il seguente link diretto : La Certificazione Unica 2015
All’interno dell’area dedicata quindi, agendo sui vari link esposti nel box sinistro, potrà accedere alle varie sottosezioni inerenti: Informazioni generali, Modello e istruzioni, Software di compilazione, Software di controllo, Normativa e prassi.
Chiarimenti e contatti
Le rammentiamo infine che, per ognuno degli argomenti trattati, e per ogni eventuale esigenza di chiarimenti, il nostro intero staff, ed in particolare il nostro ufficio commerciale, sono a sua completa disposizione ai recapiti indicati in calce.
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