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ALIQUOTE IVA E RITENUTE SETTORE ASCENSORI

 

In esito ad un’istanza di consulenza giuridica presentata nel mese di febbraio 2019 dall’associazione di categoria ANACAM, cui la nostra azienda è aderente, volta a chiarire alcune incertezze interpretative sulla corretta aliquota IVA applicabile a taluni specifici contesti del settore, l’agenzia delle entrate ha fornito il proprio parere circa le interpretazioni proposte aderendovi quasi integralmente.

Il parere, pubblicato sotto forma di risposta n. 18 del 24-07-2019 a istanza di consulenza giuridica sul sito dell’Agenzia, omettendo come da prassi il nome dell’Associazione istante, definisce quindi, in estrema sintesi, che si debba applicare:

  • l’aliquota Iva del 4 per cento per l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, in quanto opera direttamente finalizzata al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’aliquota Iva del 4 per cento per gli interventi di adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, ove comprovata l’afferenza;
  • l’aliquota Iva del 10 per cento con applicazione del meccanismo del “bene significativo” per l’installazione di ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa, quando questa si configuri non già come abbattimento di barriere architettoniche bensì come intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio;
  • l’aliquota Iva del 10 per cento alle prestazioni di verifica periodica e di verifica straordinaria ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99, compresi i relativi obbligatori servizi di assistenza prestati dal manutentore;
  • l’aliquota Iva del 22 per cento per il servizio di reperibilità H24 e per il comodato d’uso e gestione delle SIM nei dispositivi bidirezionali di telesoccorso degli impianti di sollevamento. Quest’ultimo punto, purtroppo, in disaccordo con l’interpretazione proposta.

 

Alla luce delle fornite interpretazioni il condominio potrà quindi fruire di un’aliquota agevolata relativamente agli appalti conferiti per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13-14 del D.P.R. 162-99, differentemente da quanto genericamente in uso sinora, ma i canoni relativi ai servizi di Pronto Intervento notturno e festivo, nonché quelli inerenti la gestione delle carte SIM dei combinatori eventualmente installati, dovranno essere assoggettati a un’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Relativamente all’applicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’agenzia ritiene infine che:

  • I corrispettivi relativi alle verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata debbano essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi del citato articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto relativi ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale;
  • I corrispettivi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla concessione in comodato di una sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispostivi di telesoccorso, non siano soggetti a ritenuta d’acconto, atteso che tali somme non sono corrisposte in relazione ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione.

 

Relativamente alla sola applicazione di IVA agevolata al 4 per cento sull’installazione di ascensori in edifici esistenti si rappresenta tuttavia l’esistenza di un successivo parere dell’agenzia, mediante risposta ad interpello n. 3-2020 del 13-01-2020 che ne determina l’applicazione esclusivamente a fronte di impianti conformi ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89.

Nelle sottostanti tabelle riepilogative, redatte a cura della direzione nazionale dell’ANACAM, si tiene pertanto conto di queste ultime indicazioni dell’agenzia fermi i limiti di valenza del più recente atto di prassi in confronto alla consulenza giuridica precedentemente emessa benché in esso richiamata.

 

COMMITTENTE CONDOMINIO A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA
PRESTAZIONE IVA R.A.* NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE 10% SI  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI 10% SI (1)
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI 10% SI 4% (2)
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. 10% SI  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO 10% SI  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 10% SI 4% (3)

 

  1.  Ritenuta non applicabile nel caso in cui il committente decida di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del T.U.I.R. (c.d. Bonus Edilizia). In tal caso sarà l’istituto di credito presso il quale si dispone il pagamento ad applicare una ritenuta alla fonte (8%)
  2. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati a soddisfare esigenze delle persone con disabilità.
  3. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% su appalto finalizzato al superamento di barriere architettoniche per installazione nuovo impianto, o sostituzione preesistente, purché conforme ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89, altrimenti IVA al 10% e meccanismo del bene significativo.

 

COMMITTENTE CONDOMINIO SENZA PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA

PRESTAZIONE IVA R.A.* NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE 22% SI  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI 22% SI (1)
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI 22% SI 4% (2)
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. 22% SI  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO 22% SI  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 22% SI 4% (3)

 

  1.  Ritenuta non applicabile nel caso in cui il committente decida di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del T.U.I.R. (c.d. Bonus Edilizia). In tal caso sarà l’istituto di credito presso il quale si dispone il pagamento ad applicare una ritenuta alla fonte (8%)
  2.  Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati a soddisfare esigenze delle persone con disabilità.
  3. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% su appalto finalizzato al superamento di barriere architettoniche per installazione nuovo impianto, o sostituzione preesistente, purché conforme ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89, altrimenti IVA al 10% e meccanismo del bene significativo.

 

COMMITTENTE PRIVATO
PRESTAZIONE IVA R.A. NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE 10% NO  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI 10% NO (1)
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI 10% NO 4% (2)
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. 10% NO  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO 10% NO  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 10% NO 4% (3)

 

  1. Si fà presente che le spese di manutenzione ordinaria in abitazioni private non sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del T.U.I.R.
  2. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati a soddisfare esigenze delle persone con disabilità.
  3. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% su appalto finalizzato al superamento di barriere architettoniche per installazione nuovo impianto, o sostituzione preesistente, purché conforme ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89, altrimenti IVA al 10% e meccanismo del bene significativo.

 

COMMITTENTE TITOLARE DI P. IVA
PRESTAZIONE IVA R.A. NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE R.C. NO  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI R.C. NO  
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI R.C. NO  
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. R.C. NO  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO R.C. NO  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE R.C. NO  

 

Gli interventi di installazione di impianti e di manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di soggetti passivi Iva, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili stessi, sono soggetti all’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-ter del d.P.R. 633/72. 

Non sono diversamente soggette a reverse charge tutte le prestazioni che, come indicato dall’AdE nella richiamata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 18/2019, non rientrano nello stretto ambito della manutenzione.

APPROFONDIMENTI:
 
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