La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni fiscali per le abitazioni e i condominii – i cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde – e introdotto il bonus facciate. La software house Logical Soft, opinion leader nell’ambito della Campagna Nazionale per la promozione e informazione sui temi dell’efficienza energetica “Italia in Classe A”, ha realizzato per ENEA e per tutti gli interessati un poster riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna misura. Nel poster per ognuna delle misure di incentivazione viene riportato – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, il tipo di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno della cessione del credito.
Il poster – allegato al manuale “Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici”-, considera i contenuti della Legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019. La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni sulla Legge di Bilancio 2020 ad opera di autorità pubbliche.
Il prospetto riepilogativo – approvato da ENEA DUEE – è liberamente utilizzabile e riproducibile, anche per attività istituzionale o pratica professionale, purché sia sempre citata la fonte.
Autori: S. Tirinato, A. Castagna per Logical Soft che ha prodotto il poster Detrazioni fiscali per la casa in qualità di Opinion Leader della campagna Italia in Classe A, III annualità.
Fonte ENEA
In esito ad un’istanza di consulenza giuridica presentata nel mese di febbraio 2019 dall’associazione di categoria ANACAM, cui la nostra azienda è aderente, volta a chiarire alcune incertezze interpretative sulla corretta aliquota IVA applicabile a taluni specifici contesti del settore, l’agenzia delle entrate ha fornito il proprio parere circa le interpretazioni proposte aderendovi quasi integralmente.
Il parere, pubblicato sotto forma di risposta n. 18 del 24-07-2019 a istanza di consulenza giuridica sul sito dell’Agenzia, omettendo come da prassi il nome dell’Associazione istante, definisce quindi, in estrema sintesi, che si debba applicare:
Alla luce delle fornite interpretazioni il condominio potrà quindi fruire di un’aliquota agevolata relativamente agli appalti conferiti per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13-14 del D.P.R. 162-99, differentemente da quanto genericamente in uso sinora, ma i canoni relativi ai servizi di Pronto Intervento notturno e festivo, nonché quelli inerenti la gestione delle carte SIM dei combinatori eventualmente installati, dovranno essere assoggettati a un’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Relativamente all’applicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’agenzia ritiene infine che:
Relativamente alla sola applicazione di IVA agevolata al 4 per cento sull’installazione di ascensori in edifici esistenti si rappresenta tuttavia l’esistenza di un successivo parere dell’agenzia, mediante risposta ad interpello n. 3-2020 del 13-01-2020 che ne determina l’applicazione esclusivamente a fronte di impianti conformi ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89.
Nelle sottostanti tabelle riepilogative, redatte a cura della direzione nazionale dell’ANACAM, si tiene pertanto conto di queste ultime indicazioni dell’agenzia fermi i limiti di valenza del più recente atto di prassi in confronto alla consulenza giuridica precedentemente emessa benché in esso richiamata.
PRESTAZIONE | IVA | R.A.* | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | 10% | SI | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | 10% | SI | (1) |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | 10% | SI | 4% (2) |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | 10% | SI | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | 10% | SI | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | 10% | SI | 4% (3) |
PRESTAZIONE | IVA | R.A.* | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | 22% | SI | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | 22% | SI | (1) |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | 22% | SI | 4% (2) |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | 22% | SI | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | 22% | SI | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | 22% | SI | 4% (3) |
PRESTAZIONE | IVA | R.A. | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | 10% | NO | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | 10% | NO | (1) |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | 10% | NO | 4% (2) |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | 10% | NO | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | 10% | NO | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | 10% | NO | 4% (3) |
PRESTAZIONE | IVA | R.A. | NOTE |
CANONE DI MANUTENZIONE | R.C. | NO | |
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI | R.C. | NO | |
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI | R.C. | NO | |
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. | R.C. | NO | |
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO | R.C. | NO | |
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 | 22% | NO | |
COMODATO E GESTIONE SIM | 22% | NO | |
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA | 22% | NO | |
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA | 22% | NO | |
ASSISTENZA A TERZI | 22% | NO | |
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE | R.C. | NO |
Gli interventi di installazione di impianti e di manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di soggetti passivi Iva, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili stessi, sono soggetti all’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-ter del d.P.R. 633/72.
Non sono diversamente soggette a reverse charge tutte le prestazioni che, come indicato dall’AdE nella richiamata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 18/2019, non rientrano nello stretto ambito della manutenzione.
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