L’ascensore realizzato tra fabbricati adiacenti deve rispettare le distanze legali delle vedute se installato all’interno della proprietà individuale. Niente deroghe alle distanze legali se l’ascensore privato sorge in un cortile non comune ma di proprietà esclusiva e i manufatti che circondano il cortile, pur aderenti, non costituiscono un unico fabbricato. Non si applica infatti, nello specifico contesto, la disciplina speciale prevista dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 per il superamento delle barriere architettoniche. Questo, in sintesi, quanto deciso dalla seconda sezione civile della Corte
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