Con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato il testo della Legge di Stabilità già licenziato dalla Camera. In questo articolo analizziamo i principali ambiti d’interesse per il settore residenziale, fra conferme, novità e mancato recepimento di alcuni interessanti emendamenti.
Sono confermati la proroga dell’Eco-bonus 65% e della detrazione 50% per gli interventi sulle singole unità immobiliari, il sisma-bonus e i bonus maggiorati per i condomìni. Via libera anche al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi.
Salta invece la proposta di estendere l’Eco-bonus 65% alla bonifica dell’amianto in condominio e alla classificazione sismica degli edifici senza lavori. Non ce l’hanno fatta neanche la cessione del credito di imposta nei lavori sulle singole unità immobiliari e la detrazione del 50% per la sistemazione a verde delle aree pertinenziali.
Agevolazioni sugli interventi di riqualificazione degli edifici
Confermato come atteso il Bonus del 50% sugli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari, e sulle parti comuni dei condomìni, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2017.
Agevolazioni sugli interventi di efficientamento energetico
Confermata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, anche relativamente al c.d. Eco-bonus del 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.
Ancora più interessanti le misure destinate ai condomìni, estese al 31 dicembre 2021, nei quali lo sgravio potrà raggiungere il 70% della spesa ove l’intervento interessi almeno il 25% dell’involucro edilizio, qualora esempio quando si doti l’edificio del cappotto termico, ovvero il 75% nei casi in cui il miglioramento apportato investa la prestazione energetica invernale ed estiva, calcolando la detrazione su un ammontare delle spese fino a 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, con un rimborso in cinque anni anziché in dieci.
La riqualificazione delle strutture ricettive
Per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi, nel biennio 2017-2018, viene previsto un credito d’imposta in misura del 65%.
Le misure a sostegno della sicurezza antisismica e della ricostruzione post-sisma
Per la messa in sicurezza antisismica viene prevista una detrazione fiscale del 50%, anch’essa fruibile fino al 31 dicembre 2021, con tetto di spesa incentivabile pari a 96 mila euro e rimborso in cinque anni. L’incentivo potrà anche in questo caso essere elevato in funzione dei risultati raggiunti con l’intervento, in misura del 70% o dell’80% in caso di miglioramento di una o due classi di rischio. Nelle spese incentivabili sono inserite anche quelle per la classificazione e la verifica sismica.
Nei condomìni l’elevazione dello sgravio dal 50% è possibile alle medesime percentuali qualora i summenzionati miglioramenti di una o due classi di rischio riguardino tutto l’edificio. Nel caso di condomìni inoltre il tetto incentivabile di 96 mila euro è moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti.
Sono previsti stanziamenti dedicati alla ricostruzione post-sisma per 6,1 miliardi, di cui 100 milioni nel 2017 e 200 milioni all’anno nei 30 anni compresi tra il 2018 e il 2047. Sarà poi erogato un miliardo di euro per la ricostruzione degli edifici pubblici suddiviso in 250 milioni nel 2017, 300 milioni nel 2018 e nel 2019, 150 milioni nel 2020.
Ritenute di acconto: soglie minime e scadenze
Come noto con effetto dal 1° gennaio 2007, il condominio è obbligato, quale sostituto d’imposta, ad applicare all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto in misura misura del 4 per cento della quota imponibile, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi
La legge di Bilancio 2017 introduce ora alcune novità alla disciplina corrente. Con decorrenza dalla sua entrata in vigore il versamento della ritenuta dovrà essere effettuata dal condominio solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.
Il condominio, tuttavia, resta tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia raggiunto tale importo.