Sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la legge 23 maggio 2024, n. 67, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 39/2024 che aveva abrogato lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, compreso il bonus barriere 75%.
Come preannunciato, la Camera non ha apportato modifiche al testo approvato in prima lettura dal Senato, per cui sono confermate tutte le informazioni già anticipate. Proviamo a riepilogarle.
DETRAZIONE IN 10 ANNI
I contribuenti che sosterranno e hanno sostenuto dal 1° gennaio 2024 spese finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche potranno portarle in detrazione dal reddito, nella misura del 75% del totale, ripartendole in 10 anni e non più in 5 come avvenuto per le spese sostenute fino al 2023. La stessa previsione si applica anche alle spese relative a Superbonus e Sismabonus. Non cambierà, invece, la divisione dei crediti fiscali, quando questi bonus (nei pochi casi in cui ciò sarà ancora possibile) siano oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura: in questi casi rimane la ripartizione in 5 anni.
UTILIZZO DEI CREDITI DA PARTE DI BANCHE E ASSICURAZIONI
A partire dal 1° gennaio 2025, banche intermediari finanziari e assicurazioni non potranno più utilizzare i crediti d’imposta provenienti da bonus edilizi per pagare i contributi INPS e INAIL dei propri dipendenti. Questa misura, come peraltro la precedente, ha effetto retroattivo perché riguarda tutti i crediti acquisiti quest’anno e negli anni passati (dal 2020) con ratei ancora da scontare nel 2025 e anni successivi, e costringerà gli istituti di credito a rivedere tutti i propri calcoli sulla loro capienza fiscale.
CONTROLLI ANCHE DA PARTE DEI COMUNI
Tra le misure introdotte con l’emendamento del Governo al testo iniziale del decreto-legge, vi è anche quella che assegna un ruolo alle amministrazioni comunali nei controlli sui bonus edilizi. In sostanza, gli uffici tecnici dei comuni potranno segnalare all’Agenzia delle entrate e alla GdF anomalie su interventi edilizi per i quali siano stati incassati dei bonus fiscali. In cambio i Comuni avranno una compartecipazione sulle somme recuperate, pari al 50 per cento.
QUANDO SI PUÒ ANCORA PRATICARE LO SCONTO IN FATTURA
Nessuna modifica è stata apportata in sede di conversione alle previsioni iniziali del decreto-legge per cui rimane confermato che, per il bonus barriere 75%, si potrà applicare lo sconto in fattura:
- Per gli interventi che necessitano di un titolo edilizio, se la relativa pratica edilizia era stata presentata in Comune prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, cioè prima del 30 marzo 2024;
- Per gli interventi in attività edilizia libera, se i lavori erano iniziati prima del 30 marzo oppure, se i lavori non erano ancora iniziati, se è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori E sia stato versato almeno un acconto tramite bonifico parlante prima del 30 marzo.
Per questi residui interventi per i quali è ancora possibile praticare lo sconto in fattura valgono, ovviamente, le restrizioni introdotte dal DL 212/23 a partire dal 30/12/23, cioè la limitazione degli sconti per interventi su parti comuni di edifici ai soli condomini, purché a prevalente destinazione abitativa, e, per gli interventi su singole unità immobiliari, la limitazione alle sole persone fisiche che hanno nell’immobile in questione la loro dimora abituale e abbiano un reddito di riferimento con quoziente familiare inferiore a 15.000 euro annui, oppure che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con invalidità accertata ai sensi della legge 104. Tali restrizioni non si applicano agli interventi:
- Per i quali sia stata presentata la pratica edilizia in comune, ove necessario, prima del 30/12/23;
- In edilizia libera i cui lavori siano già iniziati prima del 30/12/23 oppure, se i lavori non erano ancora iniziati, agli interventi per i quali era stato stipulato un accordo vincolante tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori ed era stato versato almeno un acconto tramite bonifico parlante prima del 30 dicembre 2023.
BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
L’attuale configurazione del bonus di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R., con aliquota del 50% e massimale di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare, sarà applicabile alle spese sostenute fino al 31/12/2024.
Nel 2025, con ogni probabilità, il bonus tornerà alla sua versione “ordinaria”, cioè aliquota 36% e massimale di 48.000 euro. Quel che è certo, invece, è che dal 2028 al 2033 l’aliquota sarà ridotta al 30%, sempre con massimale a 48.000 euro.
Infine, come al Superbonus anche al bonus ristrutturazione edilizia è stata applicata un’ulteriore restrizione riguardante le ultime residue possibilità di praticare lo sconto in fattura 50% che, lo ricordiamo, era ancora possibile se c’era una pratica edilizia – ove necessario – presentata prima del 17 febbraio 2023 oppure se prima di quella data, per gli interventi in edilizia libera, era intervenuto un accordo vincolante dalle parti. La legge n. 67/2024 ha stabilito che anche per questi residui casi in cui si poteva praticare lo sconto, lo sconto è abrogato se nel frattempo non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, prima del 30 marzo scorso.
Fonte: ANACAM