E’ di questa mattina l’approvazione da parte del senato del disegno di legge di conversione del DL 39/2024, su cui il Governo aveva posto la “fiducia”. Ora il provvedimento passa all’esame della Camera dei deputati, che però lo voterà senza apportare modifiche considerato il poco tempo a disposizione prima della decadenza automatica del decreto-legge (12 giorni).
Contrariamente a quanto auspicato da molti, il testo finale della legge di conversione non solo non ha attenuato l’impatto delle misure del decreto che prevedevano la sostanziale abrogazione dello sconto in fattura su tutti i bonus edilizi compreso il bonus barriere, ma ha irrigidito ulteriormente gli ambiti in esame.
Oltre a confermare tutte le misure restrittive del DL la legge di conversione ha infatti introdotto le seguenti ulteriori restrizioni:
- Le spese sostenute a partire dal 1/1/2024 per interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti del bonus barriere 75% potranno essere detratte nelle dichiarazioni dei redditi non più in 5 ma in 10 quote annuali.
- Le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni che hanno acquistato crediti d’imposta da bonus edilizi non potranno più utilizzarli, a partire dal 1° gennaio 2025, per pagare i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Chi ha già portato in detrazione dal reddito un rateo non potrà più cedere a terzi i ratei degli anni successivi esercitando le opzioni cessione o sconto;
Il bonus ristrutturazione edilizia, che dal 1/1/25 tornerà all’aliquota del 36% (al momento non è prevista la proroga dell’innalzamento al 50%), dal 2028 al 2033 sarà ridotto al 30% con massimale di spesa di 48.000 euro.
Fonte: Anacam