Con l’approvazione in via definitiva alla camera del ddl di conversione del D.L. 7-10-2020 n. 125 viene meno uno dei principali elementi ostativi alla possibilità di tenere riunioni da remoto. Ora si attende la pubblicazione in gazzetta perché la Legge divenga efficacie e quindi applicabile.
L’articolo 5-bis introdotto in prima lettura al Senato dalla legge di conversione del D.L. 125-2020 interviene sul comma 6 dell’articolo 66 disp. att. c.c. introdotto dal c.d. Decreto Agosto, andando a sostituire il termine “tutti i condomini” con “dalla maggioranza dei condomini”: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”
LA CONVOCAZIONE
L’articolo non interviene sull’impianto normativo del comma 3, come modificato dall’art. 63 comma 1-bis lettera a) del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, che dispone le modalità di convocazione dell’assemblea includendovi la c.d. modalità di videoconferenza: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”.
Nulla esclude la possibilità di tenere la riunione in “forma mista”, ad esempio con un presidente e un segretario nel luogo della riunione, un monitor consultabile dai presenti ed un collegamento audio-video da remoto per gli altri. La piattaforma prescelta dovrà contemplare un sistema interattivo con la possibilità di trasmettere i documenti in streaming e assicurare la discussione paritaria mediante “alzata di mano”.
LE CRITICHE AL PROVVEDIMENTO
Sebbene la nuova stesura dell’articolo 66 consenta un più agevole ricorso allo strumento delle assemblee in videoconferenza, non mancano le critiche fra i professionisti e le associazioni di settore, in particolare al mero riferimento alla sola maggioranza dei condomini senza alcuna indicazione sui millesimi.
In concreto all’entrata in vigore del provvedimento resteranno da definire molteplici aspetti legati allo svolgimento delle assemblee in modalità di videoconferenza che, se non ulteriormente normati, dovranno essere affrontati direttamente dagli operatori di settore con le conseguenti incertezze.