Per i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione a cavallo delle modifiche introdotte dal DL 83/2012, ovvero con lavorazioni iniziate antecedentemente al 26 giugno 2012, può sorgere la legittima perplessità al riguardo della corretta applicazione della percentuale di sgravio.
Al riguardo lo studio 129/2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato conclude “E’ irrilevante che i lavori siano stati materialmente eseguiti anche prima del 26 giugno 2012, assumendo esclusivamente rilevanza la data di effettivo pagamento fatto tramite bonifico riportando sull’ordinativo inoltrato alla banca tutti i dati necessari al fine di conservare il diritto alla detrazione 50%”.
A far fede, è pertanto la data del bonifico bancario e non la data di avvio dei lavori. Chi ha effettuato pagamenti entro il 25 giugno 2012 potrà detrarre quindi su questi il 36% dell’importo fino a un massimo di 48.000 euro, mentre per i bonifici effettuati a partire dal 26 giugno la detrazione applicabile sarà del 50% per un ammontare massimo di 96.000 euro, il tutto fino al 30 giugno prossimo venturo, data alla quale cesserà la prevista maggiorazione sulle percentuali di detrazione.
A questo indirizzo il testo dello studio del C.N.N.
Rammentiamo inoltre che l’ivi indicata guida predisposta al riguardo a cura dell’Agenzia delle Entrate è disponibile presso il nostro sito web nell’area dossier, ovvero al seguente link diretto.
Lo Staff