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I CAMBIAMENTI APPRONTATI AL 162/99

Le novità legislative su ascensori in servizio pubblico, installazioni in deroga semplificate e verifiche periodiche estese agli Organismi Notificati di “tipo A”. Queste le variazioni che hanno interessato il comparto con l’entrata in vigore del decreto presidenziale 8/2015 e dei correlati DM MIT e MiSE.

Un’intensa attività normativa ha interessato il comparto sin dai primi mesi del corrente anno. Con l’entrata in vigore del DPR 19 gennaio 2015, n. 8 (Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, n. 43) e del successivo Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. 101 del 09 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2015 n. 61.) il legislatore ha arginato l’aggravamento della procedura d’infrazione accesa dalla commissione UE per il non corretto recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE.

Quasi contemporaneamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82), ha definitivamente normato le installazioni in deroga inerenti i casi in cui sia necessario ricorrere ad impianti con fossa e/o testata ridotta, semplificandone le prassi e chiarendo una volta per tutte i rari casi in cui possa essere applicabile la pratica in stabili di nuova edificazione.

In occasione del restyling normativo è stata inoltre introdotta la figura degli organismi notificati di tipo A, abilitati alle verifiche periodiche degli impianti, ma non alle valutazioni di conformità od al rilascio di pareri preventivi per installazioni in deroga. In quest’articolo analizzeremo brevemente le novità introdotte, in attesa di nuove variazioni che già si profilano all’orizzonte.

La procedura d’infrazione e le azioni correttive apportate

All’origine della procedura d’infrazione 2011/4064, aperta dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2011 ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è il non corretto recepimento della Direttiva 95/16/CE operato con la pubblicazione del DPR 162/99 che, all’articolo 11 del capo II, coscrive le disposizioni del medesimo capo ai soli ascensori in servizio privato, ed il correlato disposto di cui al Decreto 11 gennaio 2010 Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone). La contestazione, originata dall’assenza di analoghi riferimenti differenziati nell’ambito della Direttiva, consta nella disomogenea applicazione del disposto comunitario e sulle limitazioni conseguentemente introdotte in contrasto con gli impegni comunitari.

Con l’emanazione del DPR 19 gennaio 2015, n. 8 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio) viene pertanto adottato un nuovo schema di regolamento, atto a consentire la chiusura della summenzionata procedura d’infrazione, attraverso le modifiche operate all’impianto normativo preesistente. Il provvedimento, elimina dal testo del DPR 162/99 ogni riferimento differenziante agli ascensori in servizio pubblico e privato, ad oggi congiuntamente ricompresi nella medesima generica categoria. Coerentemente con le modifiche legislative apportate il  Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto quindi all’emanazione Decreto Dirigenziale Prot. 101 del 09 marzo 2015, con l’abrogazione dell’analogo Decreto MIT del 11 gennaio 2010 e la soppressione del previsto nullaosta preventivo all’installazione da parte dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) territorialmente competente.

Le preesistenti differenziazioni, seppur con qualche variazione, vengono quindi reintrodotte solo “successivamente all’installazione” e “prima della messa in esercizio” con le modalità di cui all’articolo 2 del summenzionato Decreto direttoriale. Invariata la competenza dell’Ustif all’esecuzione delle verifiche e prove periodiche sugli ascensori in servizio pubblico con frequenze e modalità differenti da quanto previsto nell’articolo 13 del Dpr 162/99 per tutti gli altri ascensori.

La nuova figura degli Organismi Notificati di “Tipo A”

Con la modifica dell’articolo 13 del Dpr 162/99 compare nel comma 1 lettera e) la figura degli Organismi Notificati di “Tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i., dall’unico Organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. Tali Organismi potranno quindi, d’ora in poi, essere incaricati dal proprietario dell’impianto per l’esecuzione delle verifiche periodiche, ma non potranno assolvere alla certificazione di conformità dei nuovi impianti ne tanto meno al rilascio della certificazione inerente l’accordo preventivo all’installazione in deroga su edifici preesistenti di cui al nuovo articolo 17-bis del Dpr 162/99, attività che restano coscritte ai soli Organismi Notificati secondo la direttiva 95/16/CE Lifts.

L’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga

Con l’introduzione dell’articolo 17-bis viene quindi semplificata la concessione dell’accordo preventivo in deroga, già prevista nell’allegato I della Direttiva 95/16/CE come richiamata dall’allegato I al punto 2.2 del Dpr 162/99, che consente di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare il rischio di schiacciamento ad operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio.

L’accordo preventivo in deroga è quindi oggi ottenibile, in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;

Gli organismi dovranno poi trasmettere semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l’elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.

Quando lo stesso e’ necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilita’ coscritta esclusivamente a motivi di carattere geologico, ambito che rende probabilmente assai raro il rilascio del nulla osta, il preventivo accordo è rilasciato esclusivamente dal Ministero dello sviluppo economico, in questo caso, secondo il disposto normativo,  entro il termine (120 gg.) previsto dalla specifica voce dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.

La documentazione da presentare al’organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e’ quella stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82.

Possibile infine, come formalmente indicato nell’articolo 2 del summenzionato provvedimento ministeriale, l’integrazione della documentazione per le istanze di accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell’allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e s.m.i., presentate anteriormente all’entrata del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che possono fruire della semplificazione ivi prevista mediante integrazione dell’istanza con la certificazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto. In assenza di tale integrazione il relativo procedimento sarà in ogni concluso con provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

Il recepimento della Direttiva 2014/33/UE | Nuovi aggiornamenti all’orizzonte

Nuove modifiche si prospettano infine all’orizzonte per il recepimento della Direttiva 2014/33/UE, che sostituirà abrogandola la Direttiva 95/16/CE dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.

GLI ORGANISMI DI NORMAZIONE

Gli Organismi di Normazione, attività, metodologia e gruppi di lavoro

Fonte Anacam | Uni | Cen | Iso

L’attività di normazione consiste nell’elaborare, attraverso la partecipazione volontaria, la consensualità, e procedure di trasparenza documenti tecnici che, pur essendo di applicazione volontaria, forniscano riferimenti certi agli operatori e possano pertanto avere una chiara rilevanza contrattuale.

A volte l’argomento trattato dalle norme tecniche ha un impatto così determinante sulla sicurezza del lavoratore, del cittadino, o dell’ambiente che le Pubbliche Amministrazioni fanno riferimento ad esse richiamandole nei documenti legislativi e attribuendo ad essere un qualche livello di cogenza.

Nel settore degli impianti elevatori, la legislazione italiana impone alle imprese abilitate di operare nel rispetto della regola dell’arte, cioè, in concreto, rispettando le pertinenti norme tecniche elaborate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

A livello europeo, l’osservanza delle norme tecniche elaborate dall’ente di normazione europea, il CEN, conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza fissati in numerose direttive europee, tra cui la direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

La progressiva trasformazione dei mercati da nazionali, ad europei ed internazionali ha portato ad una parallela evoluzione della normativa tecnica da nazionale a sovranazionale, con importanti riconoscimenti anche dal WTO (World Trade Organization). Da qui la vasta partecipazione di Paesi alle attività dell’ISO e l’importanza che le sue norme, pur essendo di libero recepimento da parte degli organismi di normazione suoi membri, rivestono sui mercati mondiali. Ciò è sempre più vero anche per il settore degli ascensori, dove gli interessi delle imprese globali presenti sui diversi mercati mondiali spingono all’elaborazione di standard tecnici ISO validi ovunque.

ANACAM (Associazione Nazionale delle Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori), alla quale ARME Ascensori è aderente, ha quindi ritenuto di importanza strategica presidiare le commissioni tecniche incaricate di elaborare le norme per gli ascensori a livello nazionale, europeo ed internazionale, attraverso una presenza attiva di propri rappresentanti o di rappresentanti della propria federazione europea, EFESME (Euopean Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises).

Le commissioni tecniche Nazionali, Europee ed Internazionali

  • UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – è un’associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie – le cosiddette “norme UNI” – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico).
    I soci UNI sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici.

    UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN, European Committee for Standardization) e mondiale (ISO, International Organization for standardization).

    La Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari è l’organismo tecnico che, nell’ambito dell’UNI, è incaricato di elaborare le norme tecniche di settore e di interfacciarsi con la corrispondente commissione attiva al CEN, il TC10.

    La Commissione è attualmente presieduta dall’Ing. Paolo Tattoli, primo tecnologo dell’INAIL ex-Ispesl, ed al suo interno sono costituiti numerosi gruppi di lavoro, fra cui i seguenti, in diversi dei quali il coordinamento è affidato ad associati Anacam.

    Struttura della Commissione Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari

    • Progressivo incremento della sicurezza degli ascensori esistenti
    • Interpretazioni alle EN 81 e chiarimenti UNI
    • Ascensori da cantiere per persone e materiali (misto Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari/Apparecchi di sollevamento e relativi accessori)
    • Modifiche agli ascensori esistenti
    • Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili e impianti di sollevamento per persone e cose
    • Revisione norme UNI inerenti gli ascensori
    • Applicazione della UNI EN 81-40, della UNI EN 81-41 e della UNI EN 81-70
    • Modifiche a scale e marciapiedi mobili esistenti

  • Il CEN  Comitato Europeo per la Normazione, composto da 31 membri nazionali tra cui UNI per l’Italia, sviluppa le norme tecniche europee contrassegnate dalla serie EN. E’ l’unico organismo europeo autorizzato – ai sensi della direttiva 98/34/CE – a programmare, elaborare e approvare le Norme Europee in tutte le aree dell’attività economica, con l’eccezione dell’elettrotecnica (CENELEC) e delle telecomunicazioni (ETSI).

    Il CEN/TC10 Lifts, Escalators and Moving Walks ha la competenza, su mandato della Commissione europea, ad elaborare le norme tecniche il cui rispetto conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 95/16/CE (direttiva ascensori) e, relativamente ad alcuni prodotti, della direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine). Dal 1998 il TC 10 ha approvato 22 norme tecniche nell’ambito delle direttive del cosiddetto “Nuovo Approccio”.

    Al lavoro del TC 10 contribuiscono le attività svolte da alcuni gruppi di lavoro che trattano tematiche specifiche; ad oggi, sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro:

    • CEN/TC 10/WG 1 Lifts and service lifts (Ascensori e montacarichi)
    • CEN/TC 10/WG 2 Escalators and passenger conveyors (Scale e tappeti mobili)
    • CEN/TC 10/WG 4 Data logging and remote control (Data logging e controllo da remoto)
    • CEN/TC 10/WG 6 Fire figting lifts (Ascensori attivi in caso di incendio)
    • CEN/TC 10/WG 7 Accessibility to lifts for persons including persons with disability (Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili)
    • CEN/TC 10/WG 8 Stairlifts and vertical platforms for the disabled (Montascale e piattaforme elevatrici per disabili)
    • CEN/TC 10/WG 9 Inclined lifts (Ascensori inclinati)
    • CEN/TC 10/WG 10 Improvement of safety of existing lifts (Miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti)
    • CEN/TC 10/WG 12 Lifting tables (Piani elevabili)
    • CEN/TC 10/WG 13 Vertical lifting appliance with enclosed carrier (Dispositivi di sollevamento verticale con supporto chiuso)
    • CEN/TC 10/SC 1 (Subcommittee | Sottocomitato) Building hoists (Vani ascensori)

    Oltre al Presidente della Commissione Ascensori UNI, Paolo Tattoli, partecipano ai lavori del CEN TC 10 e di alcuni dei suoi gruppi di lavoro, tra gli altri, associati Anacam riconosciuti esperti Efesme | Normapme. Per approfondimenti sull’attività di Efesme è possibile consultare la Newsletter della Federazione.

  • ISO, International Organization for Standardization, è il principale organismo di elaborazione e diffusione di norme tecniche internazionali. L’organizzazione riunisce gli organismi nazionali di normazione di 159 paesi, uno per paese, con un Segretariato Centrale a Ginevra in Svizzera che coordina il sistema.

    Il TC 178, Lifts, escalators and moving walks, è il comitato tecnico che, nell’ambito dell’ISO, è incaricato di elaborare le norme tecniche internazionali sugli ascensori, scale e tappeti mobili, ed è impegnato nei seguenti gruppi di lavoro:

    • ISO/TC178/WG4 Safety requirements and risk assessment (Requisiti di sicurezza e valutazione del rischio)
    • ISO/TC178/WG5 Escalators and moving walks (Scale mobili e tappeti mobili)
    • ISO/TC178/WG6 Lift installation (Installazione di ascensori)
    • ISO/TC178/WG8 Electrical requirements (Requisiti elettrici)
    • ISO/TC178/WG10 Energy efficiency (Efficienza energetica)
    • ISO/TC178/WG11 Methodology for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts (Metodologie di miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e per merci esistenti)

    Esperti Efesme, collegati ad Anacam, partecipano ai lavori dei gruppi di lavoro incaricati della stesura della norma relativa ai requisiti essenziali di sicurezza degli impianti e di quella relativa al consumo energetico degli ascensori.

CARATTERISTICHE E VERIFICA DELLE FUNI IN ACCIAIO

Le funi di trazione in acciaio sono, fra gli organi di un impianto di sollevamento, uno dei componenti da verificare con periodicità ed attenzione. Vediamone insieme le caratteristiche, gli indici di usura ed i più moderni metodi di controllo

L’importanza di un buon grado di conservazione delle funi in acciaio è di per se ampiamente noto anche fra i non addetti, e raramente i proprietari degli impianti trascurano la necessità di operarne la sostituzione quando segnalata dal proprio manutentore. Ben pochi tuttavia conoscono le caratteristiche di questo importante componente, le modalità di verifica, le condizioni che ne impongono la sostituzione e le norme tecniche dedicate. Facciamo chiarezza.

Le caratteristiche costruttive di una fune per ascensori

Una tipica fune metallica è costituita da numerosi fili singoli, formati e costruiti in modo da poter lavorare in stretta aderenza. Quando la fune si piega ognuno dei suoi numerosi fili singoli scivola a sistemarsi nella piega, compensando la differenza di lunghezza fra la piega esterna e quella interna. Più brusca è la piega, maggiore il movimento.

La costruzione della fune è caratterizzata da tre componenti fondamentali:

  • I fili singoli, che formano i trefoli fornendo nell’insieme la resistenza della fune;
  • I trefoli, formati ad elica attorno all’anima centrale;
  • L’anima della fune, tessile o metallica anch’essa, che forma il sottofondo per la costruzione dei trefoli;

 Alcune tipiche formazioni della fune in ambito ascensoristico sono, ad esempio, 6×19 FC (6 trefoli preformati in una costruzione costituita da 114 fili totali, ovvero 9+9+1 su ogni trefolo) od 8×19 FC (8 trefoli preformati in una costruzione costituita da 152 fili totali).

Le lettere FC indicano la natura dell’anima centrale, in questo caso tessile costituita da fibre naturali o sintetiche. La sigla IWRC indicherebbe diversamente l’utilizzo di un’anima centrale costituita da fune in acciaio. Il senso di avvolgimento della fune, nella nomenclatura prevista dalle norme tecniche, è riferito ai fili esterni rispetto ai trefoli, ed ai trefoli rispetto alla fune: “Z” stà ad indicare l’avvolgimento destro,  “S”  l’avvolgimento sinistro. Nel caso di funi a trefoli sono inoltre impiegate due lettere con caratteri di differente altezza. La prima lettera, più piccola, indica il senso di cordatura dei fili esterni nei trefoli, la seconda, di maggiori dimensioni, indica il senso di cordatura dei trefoli nella fune.

Realizzati in acciaio ad alto contenuto di carbonio i fili delle funi metalliche sono disponibili in vari “gradi” ad ognuno dei quali corrisponde una specifica resistenza della fune metallica. Secondo la secondo UNI EN 12385-5:2004,  versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12385-5 (edizione ottobre 2002 + AC:2005), che specifica i materiali particolari, i requisiti di fabbricazione e di prova per le funi a trefoli per compiti di sospensione, compensazione e limitazione per ascensori a frizione e idraulici che si muovono lungo guide, “il grado definisce il valore di resistenza alla trazione dei fili interni ed esterni della cordatura“. Il “grado” definisce inoltre il carico minimo di rottura della fune, espresso in Newton, normalmente pari a 1570 N/mm² nelle normali funi a singola classe di resistenza.

Funi a singola classe di resistenza e funi a resistenza differenziata

Oltre alle usuali funi a singola classe di resistenza, dotate come detto di un carico minimo di rottura di 1570 N/mm², pari a circa 160 Kg/mm², esistono sul mercato funi a doppia classe di resistenza, anche dette a trazione duale od a resistenza differenziata. In queste funi, indicate con grado 1370/1770, i fili esterni dei trefoli esterni hanno un carico minimo di rottura pari a 1370 N/mm² ed i fili interni della fune un carico di rottura pari a 1770 N/mm².

L’utilizzo di funi a doppia classe di resistenza, grazie al grado differenziato con maggiore malleabilità esterna dei trefoli, garantisce una minore usura delle pulegge di trazione sui macchinari di sollevamento, con conseguenti benefici in termini di durata e minori costi di mantenimento

In entrambe i casi le funi utilizzate negli ascensori sono calcolate con un coefficiente 12, ovvero il carico di rottura dovrà essere minimo 12 volte il carico totale dell’impianto gravante sulle funi stesse, o 16 volte per vecchi impianti ancora dotati di due sole funi.

Quando sostituire le funi di trazione

La vita media di una fune può variare considerevolmente in funzione del carico a cui è sottoposta, delle condizioni di utilizzo e, chiaramente, delle sue caratteristiche, in un range temporale che và generalmente dai dieci ai trent’anni. Tuttavia stabilire con precisione se e quando una fune sia ormai obiettivamente da sostituire non è affatto semplice, ed in genere è affidata ad una valutazione empirica sul numero dei fili esterni rotti, sulla riduzione del diametro e sulla visiva corrosione.

La normativa in merito

Al riguardo esistono precise normative delle quali tener conto nella valutazione del grado di usura di una fune, attraverso l’esame del numero di fili rotti, per determinare la necessità di provvedere alla sua sostituzione. Il DPR 29 maggio 1963 n. 1497 nell’articolo 39 ( Ricambio delle funi o delle catene portanti) dispone che:

  1. Le funi portanti che mostrano degradazione o logoramento evidenti, o numero eccessivo di fili rotti, devono essere sostituite.
  2. Nel caso di incertezze sulla necessità di sostituire le funi portanti, queste devono essere sostituite quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza uguale a 10 diametri della fune per funi con sei trefoli e a 8 diametri della fune per funi con otto trefoli, i fili rotti visibili abbiano una sezione complessiva maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune.

Un’ulteriore ausilio per la valutazione del grado d’usura delle funi arriva nel 1994 con il recepimento della UNI ISO 4344:1992, superata e parzialmente abrogata dalla UNI EN 12385-5:2004, che tuttavia richiama la stessa per il numero ammissibile di fili rotti. Nella tabella a lato, tratta dalla norma suindicata, le indicazioni per la sostituzione delle funi in funzione del numero di fili rotti per due tipologie di funi. Due ulteriori importanti fattori da tenere in considerazione sono, come anticipato, inerenti l’usura che comporta la riduzione del diametro dei fili e la corrosione. In entrambe i casi, fili il cui diametro è ridotto oltre un certo limite o particolarmente corrosi, devono essere considerati al pari di fili rotti nella valutazione.

In ogni caso la fune deve essere rimossa dal servizio e sostituita quando:

  • Il diametro si è ridotto del 10%;
  • Un trefolo sia completamente rotto od in qualche punto si sia ridotta la sua sezione del 40%;
  • Sono presenti deformazioni, ammaccature o torsioni;
  • Fuoriesce l’anima;
  • Pur essendo la fune in tensione uno o più trefoli risultino lenti;

Di seguito vengono riportati alcuni dei più comuni segni di decadimento tratti dalla suindicata norma UNI ISO 4344:1992

I moderni metodi di valutazione: L’analisi magneto-induttiva

Sebbene in molti dei casi suesposti il degrado della fune non lasci dubbi circa la necessità di una quanto più sollecita sostituzione, nella realtà dei fatti è piuttosto raro che un impianto regolarmente manutenuto presenti simili condizioni. Determinare con oggettività quando la fune sia ormai prossima alla conclusione del suo ciclo vitale può quindi, come anticipato, risultare estremamente arduo, soprattutto nei casi in cui il deterioramento sia maggiormente concentrato nell’area interna con un contenuto numero di fili esterni visibili.

Le moderne tecnologie tuttavia consentono oggi esami non distruttivi della fune, con una significativa valenza predittiva. In particolare fra questi l’analisi magneto-induttiva, mutuata dal settore funiviario, attualmente sempre più diffusa nell’ambito del sollevamento dei carichi e degli ascensori. L’innovativo screening è caratterizzato dall’utilizzo di una testa di misura appositamente ingegnerizzata per il controllo di apparecchiature multifune in abbinamento ad uno specifico software d’interpretazione del segnale.

Gli strumenti attualmente disponibili sul mercato sono in grado di fornire due diversi specifici segnali rispettivamente denominati “Localized Fault” (LF) e “Loss of Metallic Area” (LMA). Il primo, che fornisce un’indicazione qualitativa dello stato della fune e dipendente dalla profondità del difetto, è utile a determinare quantità e rilevanza del numero di fili rotti, mentre il secondo, in grado di quantificare in modo proporzionale la perdita dell’area equivalente associata al danno, offre una rilevazione dei difetti non localizzati dovuti, ad esempio, alla corrosione. La valenza di queste valutazioni oggettive se paragonate ai consueti metodi di esame, basate sull’osservazione visiva e sul conteggio dei fili rotti “esterni” con l’ausilio di una tavoletta in legno a contrasto delle funi durante il movimento dell’impianto, di per se intuibile, è stata confermata da un’ampio studio condotto dal Politecnico di Torino su un vasto campione d’esame che ha confermato la validità predittiva del metodo e nel contempo fornito un’inattesa visione d’insieme.

Lo studio, condotto su circa 400 funi d’impianti differenziati per anno d’installazione, numero e tipologia di fune, numero di piani serviti ed ambito d’impiego ha evidenziato infatti situazioni molto particolari, fra le quali anche l’assenza di difetti su impianti  con datazione superiore ai venti anni, un risultato che dimostra l’infondatezza delle consuete correlazioni dello stato della fune alla sua età, od in alcuni impianti, anche recenti, una sola fune con numero di difetti nettamente superiore alle altre, esito che attesta come talvolta alcune funi nello stesso insieme siano soggette a maggiore stress ed usura.

La possibilità di intervenire sulla sostituzione della fune all’effettiva occorrenza, e di poter applicare idonei correttivi in caso di usura anomala e non ripartita, si traduce in un oggettivo vantaggio per l’utente finale, sia in termini di sicurezza che di economia nella gestione.

Di seguito alcuni tracciati degli esami condotti con l’individuazione di segnali “LF” (Filo rotto) ed LMA (difetti da corrosione), la testa di misura e la verifica di un impianto ad azionamento oleodinamico