Le novità legislative su ascensori in servizio pubblico, installazioni in deroga semplificate e verifiche periodiche estese agli Organismi Notificati di “tipo A”. Queste le variazioni che hanno interessato il comparto con l’entrata in vigore del decreto presidenziale 8/2015 e dei correlati DM MIT e MiSE.
Un’intensa attività normativa ha interessato il comparto sin dai primi mesi del corrente anno. Con l’entrata in vigore del DPR 19 gennaio 2015, n. 8 (Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, n. 43) e del successivo Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. 101 del 09 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2015 n. 61.) il legislatore ha arginato l’aggravamento della procedura d’infrazione accesa dalla commissione UE per il non corretto recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE.
Quasi contemporaneamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82), ha definitivamente normato le installazioni in deroga inerenti i casi in cui sia necessario ricorrere ad impianti con fossa e/o testata ridotta, semplificandone le prassi e chiarendo una volta per tutte i rari casi in cui possa essere applicabile la pratica in stabili di nuova edificazione.
In occasione del restyling normativo è stata inoltre introdotta la figura degli organismi notificati di tipo A, abilitati alle verifiche periodiche degli impianti, ma non alle valutazioni di conformità od al rilascio di pareri preventivi per installazioni in deroga. In quest’articolo analizzeremo brevemente le novità introdotte, in attesa di nuove variazioni che già si profilano all’orizzonte.
La procedura d’infrazione e le azioni correttive apportate
All’origine della procedura d’infrazione 2011/4064, aperta dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2011 ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è il non corretto recepimento della Direttiva 95/16/CE operato con la pubblicazione del DPR 162/99 che, all’articolo 11 del capo II, coscrive le disposizioni del medesimo capo ai soli ascensori in servizio privato, ed il correlato disposto di cui al Decreto 11 gennaio 2010 Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone). La contestazione, originata dall’assenza di analoghi riferimenti differenziati nell’ambito della Direttiva, consta nella disomogenea applicazione del disposto comunitario e sulle limitazioni conseguentemente introdotte in contrasto con gli impegni comunitari.
Con l’emanazione del DPR 19 gennaio 2015, n. 8 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio) viene pertanto adottato un nuovo schema di regolamento, atto a consentire la chiusura della summenzionata procedura d’infrazione, attraverso le modifiche operate all’impianto normativo preesistente. Il provvedimento, elimina dal testo del DPR 162/99 ogni riferimento differenziante agli ascensori in servizio pubblico e privato, ad oggi congiuntamente ricompresi nella medesima generica categoria. Coerentemente con le modifiche legislative apportate il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto quindi all’emanazione Decreto Dirigenziale Prot. 101 del 09 marzo 2015, con l’abrogazione dell’analogo Decreto MIT del 11 gennaio 2010 e la soppressione del previsto nullaosta preventivo all’installazione da parte dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) territorialmente competente.
Le preesistenti differenziazioni, seppur con qualche variazione, vengono quindi reintrodotte solo “successivamente all’installazione” e “prima della messa in esercizio” con le modalità di cui all’articolo 2 del summenzionato Decreto direttoriale. Invariata la competenza dell’Ustif all’esecuzione delle verifiche e prove periodiche sugli ascensori in servizio pubblico con frequenze e modalità differenti da quanto previsto nell’articolo 13 del Dpr 162/99 per tutti gli altri ascensori.
La nuova figura degli Organismi Notificati di “Tipo A”
Con la modifica dell’articolo 13 del Dpr 162/99 compare nel comma 1 lettera e) la figura degli Organismi Notificati di “Tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i., dall’unico Organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. Tali Organismi potranno quindi, d’ora in poi, essere incaricati dal proprietario dell’impianto per l’esecuzione delle verifiche periodiche, ma non potranno assolvere alla certificazione di conformità dei nuovi impianti ne tanto meno al rilascio della certificazione inerente l’accordo preventivo all’installazione in deroga su edifici preesistenti di cui al nuovo articolo 17-bis del Dpr 162/99, attività che restano coscritte ai soli Organismi Notificati secondo la direttiva 95/16/CE Lifts.
L’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga
Con l’introduzione dell’articolo 17-bis viene quindi semplificata la concessione dell’accordo preventivo in deroga, già prevista nell’allegato I della Direttiva 95/16/CE come richiamata dall’allegato I al punto 2.2 del Dpr 162/99, che consente di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare il rischio di schiacciamento ad operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio.
L’accordo preventivo in deroga è quindi oggi ottenibile, in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
Gli organismi dovranno poi trasmettere semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l’elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
Quando lo stesso e’ necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilita’ coscritta esclusivamente a motivi di carattere geologico, ambito che rende probabilmente assai raro il rilascio del nulla osta, il preventivo accordo è rilasciato esclusivamente dal Ministero dello sviluppo economico, in questo caso, secondo il disposto normativo, entro il termine (120 gg.) previsto dalla specifica voce dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
La documentazione da presentare al’organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, e’ quella stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82.
Possibile infine, come formalmente indicato nell’articolo 2 del summenzionato provvedimento ministeriale, l’integrazione della documentazione per le istanze di accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell’allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e s.m.i., presentate anteriormente all’entrata del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che possono fruire della semplificazione ivi prevista mediante integrazione dell’istanza con la certificazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto. In assenza di tale integrazione il relativo procedimento sarà in ogni concluso con provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.
Il recepimento della Direttiva 2014/33/UE | Nuovi aggiornamenti all’orizzonte
Nuove modifiche si prospettano infine all’orizzonte per il recepimento della Direttiva 2014/33/UE, che sostituirà abrogandola la Direttiva 95/16/CE dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.