L’agenzia delle Entrate ha disposto con il provvedimento protocollo n. 7786/2016 l’approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione.
Per il periodo d’imposta 2015, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Al seguente link diretto la documentazione e le relative istruzioni di compilazione
Fra i soggetti tenuti all’invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2016 è come noto annoverato il condominio, sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Nel provvedimento 7786 del 15 gennaio 2016 inerente l’approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, l’Agenzia chiarisce che:
1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2015 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2016 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.
1.5. La Certificazione Unica 2016 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2016 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2015 e 2016 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
Si rammenta inoltre che secondo ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
Tale sanzione, sospesa lo scorso anno con il comunicato stampa dell’agenzia delle entrate del 12 febbraio 2015 (Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi – Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata) trova attualmente piena applicazione.
Si raccomanda quindi al Cliente sostituto d’imposta di prestare la massima attenzione al rispetto del disposto normativo onde evitare d’incorrere nel previsto regime sanzionatorio per il quale resta formalmente escluso il ricorso al ravvedimento operoso. Eventuali omissioni o errori potranno essere corretti solo entro cinque giorni dalla scadenza per l’invio, come noto fissata al 7 marzo.
Lo Staff