L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 74/E/2015 chiarisce che è possibile fruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, e detrarre la quota parte effettivamente pagata per i lavori risultante dalle fatture e dai bonifici bancari, anche nel caso in cui, per i lavori effettuati sulle parti comuni di un edificio, i pagamenti relativi agli interventi sono stati effettuati pro quota da ciascuno dei proprietari, ovviamente mediante l’apposita procedura di bonifico bancario e con alcuni precisi accorgimenti.
In caso di pagamenti relativi agli interventi sulle parti comuni di un edificio effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l’apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati senza che sia stato richiesto il codice fiscale del condominio, è comunque possibile fruire della detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015, in risposta ad una istanza di interpello. L’Agenzia ricorda che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Nel caso in esame tuttavia il pagamento con l’apposito bonifico bancario/postale è stato effettuato da parte di tutti i condòmini e, quindi, secondo l’Agenzia, non c’è stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito del pagamento.
La detrazione, pertanto, si può applicare, anche se, nella risoluzione viene riportata la procedura esatta da seguire e pregiudiziale alla conservazione del diritto di sgravio.
Infatti, per accedere alla detrazione, è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese:
- sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 605/1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
Inoltre il condominio dovrà provvedere all’invio diuna comunicazione in carta liber,a all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio, contenente le seguenti specifiche distinte per ciascun condomine:
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Ciascun condomino potrà quindi inserire le spese sostenute, ripartite secondo i millesimi di proprietà od i diversi criteri applicabili, nel periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo (nella risoluzione si riportano, nel dettaglio i righi da compilare).