I chiarimenti dell’Agenzia sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di reverse charge;
Con la circolare 14/E del 27 marzo 2015 l’agenzia delle Entrate fornisce le attese interpretazioni sull’ambito di applicazione inerente le modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), che integrando l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico.
La circolare è suddivisa in tre macro argomenti (settore edile, energetico e dei pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo), ciascuno dei quali esamina l’ambito applicativo delle novità normative introdotte nella relativa area.
Circa l’applicabilità del principio d’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di installazione di impianti” con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, al punto 1.4, pagina 12, della circolare esplicativa l’agenzia conferma quindi il settore della riparazione e manutenzione di ascensori in quanto ricompreso nella voce ATECO 43.29.01 (“Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili”).
Sono tuttavia escluse sanzioni al riguardo di eventuali prestazioni fatturate in difformità di tale interpretazione, per le motivazioni ivi addotte, con la clausola di salvaguardia di cui al punto 7, di seguito integralmente riprodotta.
“Da ultimo, si fa presente che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.”
Lo Staff