Segnaliamo l’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ennesimo aggiornamento alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” in relazione alle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013) che ha previsto, a tutto il 31 dicembre 2013, il mantenimento del bonus per le ristrutturazioni al 50% con il vigente tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro.
Nel compendio l’Agenzia ha ricordato le principali variazioni nel tempo introdotte sul tema ed in particolare:
- l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
- l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
- l’obbligo per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla propria età anagrafica, di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali (dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali)
- l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per quanto concerne le modifiche introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013, i contribuenti possono usufruire quindi delle seguenti detrazioni:
Periodo d’imposta 2012
- 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 50%delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012.
Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013, punto 1.4, pagina 6).
Periodo d’imposta 2013
- 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
A partire dal 1 gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Abitazioni private e parti comuni
All’interno di un edificio condominiale può frequentemente verificarsi che, contestualmente all’esecuzione di lavorazioni agevolabili sulle parti comuni, i singoli condomini abbiano posto in essere, nel medesimo periodo d’imposta, la ristrutturazione della propria abitazione. Rammentiamo quindi che in tal senso, alla luce del chiarimento espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 442 del 17 novembre 2008, il singolo condomino potrà portare in detrazione nel periodo d’imposta 2013 le spese sostenute relativamente alla propria abitazione con l’intero tetto di € 96.000,00 ed al tempo stesso quelle relative alla parte di competenza certificate dall’amministrazione del fabbricato.
La regolarità del Bonifico
Particolare attenzione deve essere posta nell’esecuzione dei versamenti che dovranno essere operati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale definito parlante ovvero che contenga:
- Nella causale di pagamento il riferimento all’articolo 16-bis del T.U.I.R.
- Il codice fiscale del soggetto che esegue il pagamento, o dei soggetti se le persone che desiderano ottenere la detrazione sono più di una, l’amministratore in carica nel caso di un Condominio.
- Il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento
Detraibilità dell’arredo
Sebbene non direttamente ascritto all’ambito condominiale le segnaliamo infine l’innovativa introduzione della possibilità di detrarre, limitatamente al 31 dicembre 2013, anche il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di cui si sta fruendo la detrazione del 50% del punto precedente. L’Agenzia chiarisce che la detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Link alle documentazioni
- https://www.armeascensori.it/download/agenzia_entrate/Ristrutturazioni_edilizie_%20Le_agevolazioni_fiscali_giugno_2013.pdf
- http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8b0572804f8f502ead3dfdb769a07e5b/circolare+13e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b0572804f8f502ead3dfdb769a07e5b
- http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3fcfaa00426e128298bc9bc065cef0e8/ris+442e+del+17+11+2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3fcfaa00426e128298bc9bc065cef0e8
Lo Staff