Giunge finalmente l’attesa interpretazione da parte della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate sul dibattuto tema della responsabilità solidale negli appalti decretandone, formalmente, la non applicabilità al Condominio.
In linea con la precedente pronuncia della direzione Regionale Emilia romagna, oggetto di una pregressa nostra news informativa, la direzione centrale dell’Agenzia indica, nel comma 2 della Circolare 2/E del 1 marzo 2013 “Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito 7 soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR”