L’ascensore, se finalizzato a consentire una migliore fruibilità da parte di condomini con disabilità, può essere installato anche se questo comporta il significativo restringimento della scala condominiale, ed in deroga alle maggioranze previste per le innovazioni.
Questa in sintesi la conclusione della Corte di Cassazione, espressa con la sentenza 16486/2015, che sotto la presidenza del Dr. Ettore Bucciante si è trovata a dover decidere sulla validità e sulle maggioranze necessarie di una delibera assembleare inerente la costruzione di un impianto ascensore mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale a soli 72 cm.
I ricorrenti esponevano che con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi, e con il loro dissenso, l’assemblea aveva deciso “La costruzione di un’ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” la quale, trattandosi di innovazione delle parti comuni, avrebbe potuto essere decisa esclusivamente con la maggioranza qualificata di 666,6 millesimi prevista dall’articolo 1136 comma 5° del c.c., ed inoltre che la riduzione della scala la rendeva inservibile o comunque ledeva il decoro architettonico.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha osservato che:
- In tema di condominio negli edifici, nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120, 2° comma c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto d’innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità (cfr. Cass. 12/07/2011, n. 15308)
- Circa l’attitudine dell’opera d’installazione di un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni, da parte dei singoli condomini, nella valutazione si è ritenuto necessario tener conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per se il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, fra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto peraltro di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di coloro, degli edifici interessati (cfr. Cass. 15/10/2012, n. 18334);
L’esito della sentenza viene motivato anche in considerazione delle debite e concludenti puntualizzazioni rilevate nella sentenza d’appello ed inerenti le valutazioni del c.t.u. preposto, fra cui:
- Si è acclarato che “.. una sedia a rotelle, con accompagnatore, potrebbe essere introdotta nell’ascensore; che una sedia a rotelle potrebbe anche essere trasportata lungo le scale; che una lettiga/barella potrebbe essere trasportata, senza danno per l’infermo, lungo le scale;” .. (così sentenza d’appello, pag. 5-6)
- E’ risultato che ” .. nello stabile vivano: Condomini con disturbi alla deambulazione; una signora avanti con gli anni che non può utilizzare il proprio appartamento all’ultimo piano, non potendo fare le scale; un condomine infartuato con protesi tutoria; una signora di anni 90 impossibilitata ad uscire per l’impossibilità di fare le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4)
Assumendo quindi che eventuali disagi a carico dei condomini sono controbilanciati dall’aver consentito l’utilizzo del bene comune da parte del condomino portatore di handicap la pur consistente riduzione della scala a soli 72 cm. non è stata ritenuta condizione lesiva nei confronti dei ricorrenti o di altri condomini.
Link utili
- Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 16486 Anno 2015
Presidente: Bucciante Ettore, Relatore: Abete Luigi, Data pubblicazione: 05/08/2015 - Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. - Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per i disabili