COMUNICAZIONE DI MODIFICA UNILATERALE CONTRATTI VIGENTI
Informazione alla Clientela rientrante nella definizione di consumatore di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 nella quale è ricompreso il Condominio fra consumatori
In riferimento alle recenti determinazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oggetto del bollettino A.G.C.M. n. 43 del 04-11-2013 in materia di contratti di manutenzione e riparazione degli impianti elevatori l’azienda A.R.M.E. ASCENSORI S.R.L. comunica la propria volontaria adesione alle norme di maggior tutela garantite dal c.d. Codice del Consumo riconoscendone la retroattiva validità ai rapporti contrattuali in essere nei confronti dei soggetti rientranti nella definizione di consumatore od assimilati tali con l’applicazione, in deroga ad ogni diversa previsione, delle seguenti condizioni:
Interruzione del tacito rinnovo – Disdetta
Limitatamente al contraente rientrante nella definizione di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, non meno di giorni 30 per i contratti aventi durata annuale e non meno di giorni 60 per i contratti aventi durata superiore alla singola annualità.
Cessazione anticipata del rapporto
In caso di cessazione anticipata dal rapporto per risoluzione, recesso, o disdetta su richiesta o per colpa del committente, limitatamente al committente rientrante nella definizione di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, applicazione di una penale pari e non superiore 50% del canone in vigore fino alla naturale scadenza del contratto. Il committente consumatore avrà diritto all’ottenimento di analoga penale ove la cessazione avvenga su richiesta della A.R.M.E. ASCENSORI S.R.L.
Foro competente
Limitatamente al contraente rientrante nella definizione di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, è applicata la disciplina di tutela al Foro elettivo di pertinenza (domicilio del consumatore)
Le suesposte modifiche unilaterali del contratto, giacché stabilite ad esclusivo vantaggio del contraente consumatore, sono d’ufficio applicate senza preventiva concertazione. I nuovi formulari contrattuali sono del pari aggiornati per il nativo rispetto delle predette clausole nei confronti dei soggetti interessati rientranti nella definizione in esame.
LA DIREZIONE