Con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Destinazione Italia) pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, il legislatore pone in essere alcune correzioni alla riforma della disciplina del Condominio negli edifici introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ed in vigore da poco più di sei mesi.
Il DL, che in quanto tale dovrà necessariamente essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, pena decadenza, raccoglie le richieste operate da numerose associazioni della proprietà e delle Amministrazioni condominiali correggendo alcuni aspetti problematici del provvedimento originario che, secondo diffuse interpretazioni, ne avrebbero potuto minare l’efficienza.
Di seguito il testo dell’articolo 1 comma 9 del D.L. Destinazione Italia ed, in sintesi, l’effetto della modifica introdotta.
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
– La formazione iniziale e periodica degli amministratori, resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012, ma senza alcun rinvio ad una fonte secondaria atta ad individuare requisiti, criteri e modalità di tale formazione, sarà ora regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
– Viene eliminato l’equivoco che aveva fatto inserire le opere per il risparmio energetico tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall’articolo 26 della legge 10/91, ovvero quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore.
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
– L’obbligo di reperire i dati sulla sicurezza viene ricondotto alle sole parti comuni, quindi i condòmini non dovranno più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento.
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
La modifica mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione anticipata del c.d. Fondo Lavori. L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma impegnata ha costituito, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione. La norma introdotta, pur senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di particolare congiuntura economica, potrebbero incontrare difficoltà ad anticipare l’intera somma dovuta), stabilendo la possibilità di costituire il Fondo, che comunque resta obbligatorio, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori.
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».
– Nell’originario disposto il meccanismo per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato. La misura adottata affida ora le scelte sanzionatorie direttamente all’assemblea, che le dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.
Al seguente indirizzo è possibile prendere visione del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300/12 : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg
Lo Staff