Gentile Cliente,
la informiamo dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una nuova edizione della guida sulle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali” – aggiornata al mese di gennaio 2015.
La nuova nuova versione delle guide aggiornate è disponibile per il download nella sezione dossier del nostro sito web od al seguente link diretto:
Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali – Aggiornamento gennaio 2015
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La detrazione, a livello strutturale, è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare ed elevando contestualmente dal 4% al 8% la ritenuta a titolo di acconto che banche e Poste Italiane SpA sono tenuti ad operare all’atto del pagamento a mezzo bonifico bancario.
Le rammentiamo che in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento di cui trattasi dal bonifico bancario o postale dovranno risultare:
La causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
Il codice fiscale del soggetto che paga (Ovvero del Condominio nel caso di lavorazioni inerenti parti comuni degli edifici)
Il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
L’errata imputazione del pagamento, ove non ricondotto alla norma di cui trattasi, ovvero registrato come bonifico ordinario, potrebbe comportare la mancata attribuzione delle previste ritenute, e conseguentemente la perdita del beneficio fiscale. La invitiamo quindi a valutare con il suo istituto di credito l’eventuale necessità di utilizzare specifici modelli di ordine di bonifico ove predisposti dall’istituto stesso.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Infine, fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, quindi:
- L’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- L’aumento della percentuale (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
- L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
- La facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
- L’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è infatti più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione,rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- L’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Le rammentiamo infine che, per ognuno degli argomenti trattati, e per ogni eventuale esigenza di chiarimenti, il nostro intero staff, ed in particolare il nostro ufficio commerciale, sono a sua completa disposizione ai recapiti indicati in calce.
Cordialmente
Lo Staff