Rinviato a sei mesi successivi alla fine dello stato di emergenza sanitaria il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione alle prescrizioni di cui al D.M. 25-01-2019, che ha integrato la relativa regola tecnica di prevenzione incendi.
L’art. 63-bis del D.L. 14-08-2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”, convertito in legge dalla L. 13-10-2020 n. 125), al comma 2, ha rinviato a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in relazione al Covid-19 il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio negli edifici di civile abitazione previsti dal D. Min. Interno 25-01-2019.
Il D. Min. Interno 25-01-2019, entrato in vigore dal 06-05-2019:
- ha integrato la vigente regola tecnica di prevenzione incendi per edifici di civile abitazione, contenuta nel D. Min. Interno 16-05-1987 n. 246, con prescrizioni concernenti gli edifici con altezza antincendio superiore a 12 m;
- ha dettato requisiti di sicurezza antincendio per le facciate di edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al punto 77 dell’Allegato I al D.P.R. 01-08-2011 n. 151, cioè quelli con altezza antincendio superiore a 24 m.
LE MISURE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI CIVILI
Nell’Allegato al D. Min. Interno 16-05-1987 n. 246, recante le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, è stato in particolare introdotto il paragrafo 9-bis che detta, commisurandone l’entità all’altezza dell’edificio, un insieme di misure di tipo organizzativo, quali l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure, e gestionale, concernente nell’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza, finalizzate al raggiungimento del pertinente livello di prestazione prescritto, che consente l’esercizio dell’edificio in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
L’adozione delle misure grava sul Responsabile dell’attività, da identificarsi, ove presente, nell’amministratore del condominio, che dovrà prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, attraverso la pianificazione, e la periodica verifica, delle misure da attuare in caso d’incendio. Il responsabile è inoltre tenuto ad informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
I TERMINI DI ADEGUAMENTO
L’adeguamento alle misure recate dal decreto, per gli edifici civili esistenti alla sua data di entrata in vigore, è stato fissato al 06-05-2020, termine ora prorogato dall’art. 63-bis del D.L. 104-2020 a sei mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato in relazione al Covid-19), tranne che per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, cui occorre adeguarsi entro il 06-05-2021.
L’avvenuto adeguamento alle disposizioni in questione deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. 151-2011.
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