La manovra è legge. La Camera, grande assente il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, ha approvato il testo in via definitiva, rendendo operativo il ddl uscito dal consiglio dei ministri del 15 ottobre e modificato nell’esame parlamentare.
Prolungate di 12 mesi le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia alle medesime percentuali. Confermato l’ecobonus per i lavori di efficientamento energetico.Prorogato il bonus per interventi antisismici. Si introducono agevolazioni anche per l’installazione di schermature solari e generatori di calore a biomasse.
Dopo un travagliato iter parlamentare la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015)”. L’articolo unico, contenente 735 commi, entrerà in vigore il 1 gennaio 2015 ovvero dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Per gli interventi di recupero abitativo e di ristrutturazione edilizia viene confermata la possibilità di detrarre la quota massima del 50% (detraibile in 10 anni) delle spese sostenute nel 2015. Confermato anche l’incentivo al 65% relativamente ai lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno. L’agevolazione può essere fruita per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Nel testo viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Invariati i requisiti e le condizioni per fruire della detrazione
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Ha diritto alla detrazione il contribuente che, per gli immobili nei quali si eseguono i lavori, risulta essere:
il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
l’inquilino o il comodatario;
i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Per godere dell’agevolazione fiscale occorre:
– inviare, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, all’ASL competente per territorio, una comunicazione prima dell’inizio dei lavori mediante raccomandata A.R.
– pagare le spese detraibili per mezzo di bonifico bancario o postale, da cui risultino:
– La causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
– Il codice fiscale del soggetto che paga (Ovvero del Condominio nel caso specifico)
– Il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Dalla pubblicazione del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) sono inoltre previste due importanti semplificazioni relativamente alle modalità per ottenere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione degli edifici a prevalente destinazione abitativa. Sono stati infatti aboliti l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, prevedendo il semplice inserimento dei dati richiesti direttamente nella dichiarazione dei redditi, e la loro conservazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 nov 2011 (Prot. n. 2011/149646).
Si rammenta altresì che in riferimento alle modifiche introdotte dall’articolo 25 del decreto-legge 78/2010, entrato in vigore il 1 luglio 2010, e nei termini della circolare Agenzia delle Entrate n. 40/e del 28 luglio 2010, su tali pagamenti non dovrà essere operata dal Cliente la canonica ritenuta di acconto del 4% indipendentemente dal fatto che sia o meno indicata in fattura.
Al momento del pagamento del bonifico, sarà infatti l’istituto bancario o postale a dover operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.
L’errata imputazione del pagamento, ove non ricondotto alla norma di cui trattasi, ovvero registrato come bonifico ordinario, potrebbe comportare la mancata attribuzione delle previste ritenute, e conseguentemente la perdita del beneficio fiscale. Valuti quindi con il suo istituto di credito l’eventuale necessità di utilizzare specifici modelli di ordine di bonifico ove predisposti dall’istituto stesso.
In riferimento a questi procedimenti maggiori chiarimenti potranno essere richiesti, all’occorrenza, al nostro ufficio commerciale, anche richiedendo l’inoltro delle pregresse nostre note informative in merito o della succitata circolare.