A seguito degli attesi correttivi alla bozza di Legge di Bilancio che hanno visto la conferma su base triennale, per la prima volta dalla sua istituzione nel 1998, della detrazione potenziata al 50% del c.d. Bonus Edilizia, e della possibilità di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, il DL 157-2021 (c.d. antifrode) ha inserito significativi paletti all’agevole fruibilità delle stesse. In sintesi il contenuto degli interventi:
Il decreto amplia la sfera dell’obbligo di richiedere il visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio. Il visto è ora previsto per “tutte” le detrazioni maturate e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021, non più solo per quelle legate al superbonus ma relativamente a tutti i bonus edilizi.
Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un C.A.F. ovvero da un professionista qualificato, quale uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs 241/1997.
L’attività consiste in un controllo formale di tipo documentale, (si veda check list del CNDC del 19-04-2021 in tema di Superbonus). Le verifiche richieste per il rilascio del Visto di Conformità non riguardano l’effettiva esecuzione dei lavori, od il raggiungimento degli obiettivi alla base del riconoscimento del bonus fiscale, né la congruità dei prezzi rispetto ai prezzari.
Dopo una breve sospensione dell’accesso alla piattaforma l’agenzia delle Entrate, con provvedimento 312528 del 13 novembre 2021, ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste.
In base al nuovo articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto Rilancio, l’attestazione di congruità deve trovare applicazione anche in relazione agli interventi relativi ai bonus edilizi diversi dal 110 per cento.
I professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute dovranno fare riferimento, oltre che ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm del 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari Dei), anche ai “valori massimi per talune categorie di beni” che saranno stabiliti da un decreto del Mite (Ministero della Transizione ecologica) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 157-2021 (art. 1, comma 1, n. 2 lettera a) del Dl 157-2021).
In attesa del decreto attuativo del Mite, per il quale di fatto potrà essere possibile dover attendere fino al mese di febbraio 2022, considerando i tempi di conversione in legge del DL 157-2021, secondo le indicazioni del Sole 24 Ore può essere opportuno fare prudenzialmente riferimento, per la fissazione del prezzi e valori degli interventi, al prezziario Dei del 2020.
Relativamente alla alla disciplina transitoria delle disposizioni si auspicano urgenti chiarimenti da parte del legislatore. Per quanto sia abbastanza chiaro che il visto di conformità sia richiesto per le opzioni esercitate dal 12-11-2021 in poi anche per interventi svolti e spese sostenute prima di questo periodo, non è affatto chiaro il perimetro temporale dell’asseverazione sulla congruità delle spese.
Il DL 157/2021 infatti non dispone nulla nel merito di chi ha già concordato in contratto con il fornitore, eventualmente con fattura già emessa, l’opzione per lo sconto o la cessione del credito di imposta con l’intermediario finanziario.
A oggi, stando al provvedimento delle Entrate 312528 del 13 novembre 2021, i contribuenti sono tenuti a munirsi del “visto” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe, stando a una interpretazione letterale, riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre.
La tesi tuttavia non è confermata e si pone in conflitto con l’esigenza di apporre il visto di conformità dopo il controllo sulla congruità delle spese. E’ quindi prudenzialmente necessario considerare entrambi gli obblighi già vigenti dal 12-11 u.s. anche per le spese già sostenute ed i lavori già terminati, per i quali non è stata ancora esercitata l’opzione.
Altra “zona grigia” del decreto meritevole di urgenti chiarimenti ufficiali è relativa al compenso dovuto ai professionisti per Visto di Conformità ed attestazione di congruità.
Nei fatti, l’articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio, che precisa che questi importi rientrano nell’ammontare detraibile, si applica letteralmente solo agli interventi superbonus, per cui tali spese risulterebbero quindi “indetraibili ai fini delle agevolazioni in esame”, per gli interventi relativi a tutti gli altri bonus.
La disposizione che ha introdotto gli adempimenti per i bonus minori richiama infatti soltanto l’articolo 121 del Dl 34-2020. In proposito, tuttavia, si osserva come non vi siano ormai differenze sostanziali tra le voci di spesa e che quindi anche quelle relative ai bonus minori meritino di concorrere nel tetto di spesa agevolato.
Immediata è stata la reazione delle principali associazioni di categoria, che hanno invocato a gran voce correttivi alle disposizioni in esame. Fra questi la CNA che si è attivata con l’Agenzia delle Entrate per evitare lo stallo delle attività richiedendo lo sblocco della procedura telematica per l’invio delle opzioni, poi avvenuto, e che vengano espressi chiarimenti definitivi al riguardo che:
Per l’incisiva portata delle modifiche introdotte dal DL 157/2021 sono quindi attesi importanti correttivi, che tuttavia potrebbero concretizzarsi soltanto all’effettiva emissione della Legge di Bilancio prevista entro il 31-12-2021.
Escluse dall’obbligo di Visto ed Asseverazione le cessioni relative a fatture già emesse e saldate per le quali il contribuente non abbia effettuato la comunicazione entro il termine del 11-11-2021. E’ quanto emerge dalle FAQ pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate che, pur confermando la “letterale” inclusione di di tali profili nell’ambito di applicazione del DL 157/2021 definisce “meritevole di tutela” l’affidamento di contribuenti che abbiano ricevute le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica, stabilendo quindi che “In questo caso non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione.”
Ad oggi la piattaforma dell’agenzia delle entrate non consente l’invio di questo tipo di comunicazioni prive di visto. L’agenzia ha quindi previsto un aggiornamento delle procedure telematiche entro il 26-11-2021.
Ulteriori chiarimenti su due aspetti controversi sono stati forniti dall’agenzia, il primo relativo alla possibilità di fare riferimento ai prezzari individuati dal DM MISE del 06-08-2020 in attesa della pubblicazione del previsto prezzario MITE, l’altro inerente l’autorizzazione dei tecnici già abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119 c. 13 del DL 34-2020 per gli interventi ammessi al c.d. SUPERBONUS ad asseverare per la stessa tipologia di intervento la congruità delle spese ai sensi dell’articolo 1 del DL 157-2021.
Infine, un’ulteriore positiva interpretazione dell’agenzia è relativa all’effettiva portata dell’asseverazione introdotta dal DL 157/2021 che, nel merito degli adempimenti al c.d. Bonus Edilizia diversi dal 110, è limitata alla congruità dei costi:
L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?
L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.
Come noto il Decreto Rilancio ha previsto per i soggetti che sostengono determinate spese sugli edifici residenziali la facoltà di trasformare le detrazioni fiscali cui hanno diritto in crediti d’imposta cedibili a terzi. In questo articolo cerchiamo di approfondire l’applicabilità del provvedimento al nostro settore.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.
La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917-86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83-2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di Stabilità 2020 ha rinviato al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del maggior limite di spesa.
Con l’articolo 121 del Decreto Legge 34-2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 77-2020, viene introdotta l’opzione della trasformazione delle detrazioni Irpef in credito d’imposta cedibile a terzi per una serie di interventi, con diverse percentuali, fra cui il noto Super-bonus 110% e, con percentuali diversificate, l’eco-bonus, il sisma-bonus, il bonus facciate ed il Bonus Ristrutturazioni alle correnti percentuali del 50%.
Il settore degli ascensori e dei sistemi di sollevamento residenziali può beneficiare esclusivamente di quest’ultima agevolazione, non potendo fruire del c.d. Super-bonus 110%, nemmeno come intervento “trainato”, nè degli Eco-bonus indipendentemente dall’eventuale utilizzo di impianti “a risparmio energetico”.
Il nuovo meccanismo della cessione dei crediti d’imposta offre al contribuente l’innegabile vantaggio di poter immediatamente monetizzare il credito spettante in luogo della sua detrazione pro-quota in dieci anni, tuttavia l’opportunità potrà essere sfruttata soltanto per il biennio 2020-2021, con il rischio che l’attuale vantaggio economico possa essere ridotto già dal 01-01-2021 in caso di mancata proroga delle percentuali introdotte dal decreto legge n. 83-2012, che comporterebbe il ritorno della detrazione alla misura ordinaria del 36%.
Nel settore degli impianti di sollevamento, se afferenti parti comuni di edifici residenziali, l’opzione può essere esercitata su tutti gli interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 50% ovvero:
Nel caso di interventi operati all’interno di singole unità immobiliari, come noto, l’agevolazione non è invece operante su interventi di manutenzione ordinaria.
Per semplificare, quindi, la cessione del credito risulta operante per gli interventi abitualmente pagati mediante bonifico bancario o postale per oneri deducibili, il c.d. bonifico parlante, sui quali l’istituto di credito opera la prevista ritenuta del 8%.
I soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili possono optare, in luogo della consueta detrazione IRPEF in dieci anni, per un immediato beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto di importo massimo pari alla detrazione spettante, ovvero del 50% del corrispettivo.
Il fornitore in questo caso recupererà il contributo anticipato al committente sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e potrà utilizzarlo in compensazione dei propri debiti fiscali, pro-quota per i 10 anni successivi, o cederlo a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
Qualora l’impresa esecutrice acconsenta a riconoscere lo sconto in fattura al committente, giacché trattasi di opzione di libera scelta sulla quale non verte obbligo alcuno, i passaggi saranno i seguenti:
(1) La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata direttamente dall’amministratore di condominio, oppure avvalendosi di un intermediario, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non sussista l’obbligo di nomina dell’amministratore di condominio e i condomini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.
In alternativa all’opzione di sconto in fattura il committente potrà scegliere di cedere direttamente il credito spettante allo stesso fornitore, a un istituto di credito o altro intermediario finanziario, nonché ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Questa soluzione presenta tuttavia, per il contribuente, lo svantaggio di dover procedere all’integrale versamento del corrispettivo della fornitura al fine di poter maturare il diritto alla detrazione.
A differenza delle specifiche misure previste per il c.d. Super-bonus, con percentuali di detrazione superiori alle spese sostenute e fruibilità del credito d’imposta in soli 5 anni, entrambe le opzioni attuabili nei casi in esame presentano dei rilevanti costi finanziari:
Al fine di poter agevolare la nostra clientela nella fruizione dell’opportunità offerta dalle attuali disposizioni abbiamo valutato di poter offrire, con particolari formule dedicate, la concessione di entrambe le opzioni previste sulle commesse ricevute ed, in particolare, mediante l’anticipo del credito attraverso sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34-2020.
Nel caso in cui non si opti, o non sia concessa, l’opzione dello sconto in fattura che resta subordinata alla preventiva concertazione, potrà essere valutata la cessione del credito mediante 3-4 quote a S.A.L.. Alla cessione del credito spettante su ogni quota corrisponderebbe l’introito della percentuale di acquisto del credito ceduto (cash-back) da utilizzare per il parziale versamento della scadenza successiva.
In entrambe i casi quindi l’amministrazione non avrebbe la necessità di ripartire ai condomini l’intero importo della spesa, e conseguentemente i successivi rimborsi, ma soltanto le quote necessarie ai versamenti da eseguire. Resta tuttavia un suo esclusivo onere la gestione di eventuali quote estranee nel caso in cui la scelta dell’opzione non riguardi la totalità dei condomini aventi diritto al beneficio.
Sebbene il meccanismo di cessione del credito d’imposta derivante dalla detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie sia ad oggi già attivo, essendo in vigore la norma afferente e già emanate, dall’agenzia delle entrate, le istruzioni operative ed il modello di comunicazione con le relative specifiche di compilazione, il concreto esercizio dell’opzione è subordinato alla disponibilità del software di comunicazione e trasferimento del credito, la cui attivazione è prevista dal 15-10-2020.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.
Sebbene i fornitori ed i cessionari siano tenuti a rispondere solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, molti istituti di credito stanno prevedendo la raccolta di documentazioni accessorie e di preventive asseverazioni non formalmente previste dal dispositivo che dovranno essere necessariamente fornite dal committente a tutela dell’azienda e della successiva cedibilità del credito ai propri partners finanziari.
E’ utile sottolineare che, nonostante come indicato l’agevolazione sia già attiva e le comunicazioni presto inviabili, permangono numerose incertezze al riguardo delle corrette prassi da seguire. Sono infatti ancora in fase di sviluppo i necessari aggiornamenti dei software gestionali di settore, per l’integrazione in fattura dello sconto secondo le modalità richiamate dal decreto rilancio, ed incerte le modalità operative degli istituti bancari, i cui documenti informativi appaiono sinora principalmente concentrati al c.d. Super-bonus, che potrebbero comportare delle modifiche alle politiche aziendali sinora determinate.
E’ l’incresciosa anomalia che emerge da un recente articolo del Sole 24 Ore (Edizione 29-09-2020, Norme e Tributi, pag. 33), a firma Glauco Bisso, che sottolinea l’inapplicabilità della cessione o dello sconto in fattura all’installazione di un nuovo ascensore finalizzato all’abbattimento di barriere architettoniche all’interno di un edificio esistente che ne sia privo.
Nell’analisi l’autore richiama l’articolo 121 c. 2 del decreto rilancio che prevede le agevolazioni di sconto in fattura e cessione del credito ai soli interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis c. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917-86 (T.U.I.R.) con la conseguente esclusione, per il mancato richiamo della lettera e), delle opere ivi rubricate e concernenti negli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” un’incomprensibile disparità che si confida possa essere oggetto di correttivo da parte del legislatore.
Nota: Contenuti dell’articolo ed allegati aggiornati il 14-10-2020 in relazione alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 326047-2020.
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