Il DL 157-2021 (c.d. Antifrode) ha apportato significative modifiche alle modalità di esercizio delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito inerenti i Bonus edilizi .
A seguito degli attesi correttivi alla bozza di Legge di Bilancio che hanno visto la conferma su base triennale, per la prima volta dalla sua istituzione nel 1998, della detrazione potenziata al 50% del c.d. Bonus Edilizia, e della possibilità di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, il DL 157-2021 (c.d. antifrode) ha inserito significativi paletti all’agevole fruibilità delle stesse. In sintesi il contenuto degli interventi:
VISTO DI CONFORMITA’
Il decreto amplia la sfera dell’obbligo di richiedere il visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio. Il visto è ora previsto per “tutte” le detrazioni maturate e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021, non più solo per quelle legate al superbonus ma relativamente a tutti i bonus edilizi.
Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un C.A.F. ovvero da un professionista qualificato, quale uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs 241/1997.
L’attività consiste in un controllo formale di tipo documentale, (si veda check list del CNDC del 19-04-2021 in tema di Superbonus). Le verifiche richieste per il rilascio del Visto di Conformità non riguardano l’effettiva esecuzione dei lavori, od il raggiungimento degli obiettivi alla base del riconoscimento del bonus fiscale, né la congruità dei prezzi rispetto ai prezzari.
IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
Dopo una breve sospensione dell’accesso alla piattaforma l’agenzia delle Entrate, con provvedimento 312528 del 13 novembre 2021, ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste.
L’ASSEVERAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
In base al nuovo articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto Rilancio, l’attestazione di congruità deve trovare applicazione anche in relazione agli interventi relativi ai bonus edilizi diversi dal 110 per cento.
I professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute dovranno fare riferimento, oltre che ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm del 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari Dei), anche ai “valori massimi per talune categorie di beni” che saranno stabiliti da un decreto del Mite (Ministero della Transizione ecologica) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 157-2021 (art. 1, comma 1, n. 2 lettera a) del Dl 157-2021).
In attesa del decreto attuativo del Mite, per il quale di fatto potrà essere possibile dover attendere fino al mese di febbraio 2022, considerando i tempi di conversione in legge del DL 157-2021, secondo le indicazioni del Sole 24 Ore può essere opportuno fare prudenzialmente riferimento, per la fissazione del prezzi e valori degli interventi, al prezziario Dei del 2020.
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Relativamente alla alla disciplina transitoria delle disposizioni si auspicano urgenti chiarimenti da parte del legislatore. Per quanto sia abbastanza chiaro che il visto di conformità sia richiesto per le opzioni esercitate dal 12-11-2021 in poi anche per interventi svolti e spese sostenute prima di questo periodo, non è affatto chiaro il perimetro temporale dell’asseverazione sulla congruità delle spese.
Il DL 157/2021 infatti non dispone nulla nel merito di chi ha già concordato in contratto con il fornitore, eventualmente con fattura già emessa, l’opzione per lo sconto o la cessione del credito di imposta con l’intermediario finanziario.
A oggi, stando al provvedimento delle Entrate 312528 del 13 novembre 2021, i contribuenti sono tenuti a munirsi del “visto” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe, stando a una interpretazione letterale, riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre.
La tesi tuttavia non è confermata e si pone in conflitto con l’esigenza di apporre il visto di conformità dopo il controllo sulla congruità delle spese. E’ quindi prudenzialmente necessario considerare entrambi gli obblighi già vigenti dal 12-11 u.s. anche per le spese già sostenute ed i lavori già terminati, per i quali non è stata ancora esercitata l’opzione.
IL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI
Altra “zona grigia” del decreto meritevole di urgenti chiarimenti ufficiali è relativa al compenso dovuto ai professionisti per Visto di Conformità ed attestazione di congruità.
Nei fatti, l’articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio, che precisa che questi importi rientrano nell’ammontare detraibile, si applica letteralmente solo agli interventi superbonus, per cui tali spese risulterebbero quindi “indetraibili ai fini delle agevolazioni in esame”, per gli interventi relativi a tutti gli altri bonus.
La disposizione che ha introdotto gli adempimenti per i bonus minori richiama infatti soltanto l’articolo 121 del Dl 34-2020. In proposito, tuttavia, si osserva come non vi siano ormai differenze sostanziali tra le voci di spesa e che quindi anche quelle relative ai bonus minori meritino di concorrere nel tetto di spesa agevolato.
LE ISTANZE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Immediata è stata la reazione delle principali associazioni di categoria, che hanno invocato a gran voce correttivi alle disposizioni in esame. Fra questi la CNA che si è attivata con l’Agenzia delle Entrate per evitare lo stallo delle attività richiedendo lo sblocco della procedura telematica per l’invio delle opzioni, poi avvenuto, e che vengano espressi chiarimenti definitivi al riguardo che:
- per la congruità dei costi delle detrazioni per lavori edili anche diverse dal 110%, si possa fare riferimento ai listini DEI;
- per le pratiche già formate per cui è già stato fatto un preventivo, emessa fattura ed effettuato pagamento alla data dell’11 novembre 2021, per cui il modello di opzione, alla stessa data, non è stato ancora trasmesso, sia esclusa l’applicazione della nuova disciplina, indicando che secondo il proprio avviso si può e si deve fare riferimento alle disposizioni generali previste dall’articolo 3, comma 2 dello statuto del contribuente (legge 212/2000) in base alle quali le nuove disposizioni entrerebbero in vigore dopo 60 giorni. In effetti si tratta di nuovi adempimenti (asseverazione della congruità dei costi e visto di conformità) che non possono essere imposti prima del trascorso del sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore.
I CORRETTIVI ATTESI
Per l’incisiva portata delle modifiche introdotte dal DL 157/2021 sono quindi attesi importanti correttivi, che tuttavia potrebbero concretizzarsi soltanto all’effettiva emissione della Legge di Bilancio prevista entro il 31-12-2021.
AGGIORNAMENTO DEL 23-11-2021
Escluse dall’obbligo di Visto ed Asseverazione le cessioni relative a fatture già emesse e saldate per le quali il contribuente non abbia effettuato la comunicazione entro il termine del 11-11-2021. E’ quanto emerge dalle FAQ pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate che, pur confermando la “letterale” inclusione di di tali profili nell’ambito di applicazione del DL 157/2021 definisce “meritevole di tutela” l’affidamento di contribuenti che abbiano ricevute le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica, stabilendo quindi che “In questo caso non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione.”
Ad oggi la piattaforma dell’agenzia delle entrate non consente l’invio di questo tipo di comunicazioni prive di visto. L’agenzia ha quindi previsto un aggiornamento delle procedure telematiche entro il 26-11-2021.
Ulteriori chiarimenti su due aspetti controversi sono stati forniti dall’agenzia, il primo relativo alla possibilità di fare riferimento ai prezzari individuati dal DM MISE del 06-08-2020 in attesa della pubblicazione del previsto prezzario MITE, l’altro inerente l’autorizzazione dei tecnici già abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119 c. 13 del DL 34-2020 per gli interventi ammessi al c.d. SUPERBONUS ad asseverare per la stessa tipologia di intervento la congruità delle spese ai sensi dell’articolo 1 del DL 157-2021.
Infine, un’ulteriore positiva interpretazione dell’agenzia è relativa all’effettiva portata dell’asseverazione introdotta dal DL 157/2021 che, nel merito degli adempimenti al c.d. Bonus Edilizia diversi dal 110, è limitata alla congruità dei costi:
L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?
L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.