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ASSEMBLEE ON-LINE: POSSIBILI A MAGGIORANZA

Con l’approvazione in via definitiva alla camera del ddl di conversione del D.L. 7-10-2020 n. 125 viene meno uno dei principali elementi ostativi alla possibilità di tenere riunioni da remoto. Ora si attende la pubblicazione in gazzetta perché la Legge divenga efficacie e quindi applicabile.

L’articolo 5-bis introdotto in prima lettura al Senato dalla legge di conversione del D.L. 125-2020 interviene sul comma 6 dell’articolo 66 disp. att. c.c. introdotto dal c.d. Decreto Agosto, andando a sostituire il termine “tutti i condomini” con “dalla maggioranza dei condomini”: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”

LA CONVOCAZIONE

L’articolo non interviene sull’impianto normativo del comma 3, come modificato dall’art. 63 comma 1-bis lettera a) del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, che dispone le modalità di convocazione dell’assemblea includendovi la c.d. modalità di videoconferenza: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”.

Nulla esclude la possibilità di tenere la riunione in “forma mista”, ad esempio con un presidente e un segretario nel luogo della riunione, un monitor consultabile dai presenti ed un collegamento audio-video da remoto per gli altri. La piattaforma prescelta dovrà contemplare un sistema interattivo con la possibilità di trasmettere i documenti in streaming e assicurare la discussione paritaria mediante “alzata di mano”.

LE CRITICHE AL PROVVEDIMENTO

Sebbene la nuova stesura dell’articolo 66 consenta un più agevole ricorso allo strumento delle assemblee in videoconferenza, non mancano le critiche fra i professionisti e le associazioni di settore, in particolare al mero riferimento alla sola maggioranza dei condomini senza alcuna indicazione sui millesimi.

In concreto all’entrata in vigore del provvedimento resteranno da definire molteplici aspetti legati allo svolgimento delle assemblee in modalità di videoconferenza che, se non ulteriormente normati, dovranno essere affrontati direttamente dagli operatori di settore con le conseguenti incertezze.

FONTI ED APPROFONDIMENTI:

COVID IN CONDOMINIO COSA FARE E COME COMPORTARSI

L’emergenza sanitaria e il rialzo dei contagi in tutta Italia porta a dover prestare una particolare attenzione al proprio comportamento nei luoghi pubblici ma anche in casa, e nello specifico, per chi vive in un condominio e condivide, quindi, luoghi comuni con altri inquilini ogni volta che esce di casa.

Non bisogna, infatti, dimenticare che il condominio è uno spazio di passaggio quindi va prestata la stessa attenzione di quando si è al lavoro o all’aperto. Per vivere serenamente il condominio ecco alcune informazioni utili da tenere a mente e capire come comportarci.

ASCENSORE

Il luogo in cui bisogna stare particolarmente attenti è l’ascensore, le dimensioni ridotte spesso non assicurano il giusto distanziamento sociale, quindi bisogna prenderlo uno alla volta, tranne nei casi in cui si è conviventi.

PULIZIE

Le pulizie non sono sospese, anzi devono continuare per sanificare gli ambienti comuni e i luoghi di passaggio come le scale e gli ascensori. Gli addetti devono indossare mascherine e guanti monouso e in alcuni casi possono modificare gli orari per evitare i momenti in cui più persone escono di casa per recarsi a lavoro.

LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLA POSTA

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione quelli strettamente necessari come la riparazione dell’ascensore o dell’impianto idraulico possono continuare rispettando le distanze. Tutte le operazioni non urgenti possono essere rimandate. La consegna della posta deve essere effettuata senza richiedere la firma. L’identificazione del destinatario avverrà verificando il nome sul citofono o il numero di cellulare. Per limitare i contatti, le lettere o i pacchi verranno lasciati nella buca delle lettere o nell’ascensore.

IL PORTIERE

Il portiere può continuare a svolgere il suo lavoro con gli stessi orari di sempre, rispettando la distanza di sicurezza e indossando la mascherina.

ASSEMBLEE

Le assemblee sono sospese, in alternativa se tutti i condomini hanno le stesse possibilità, si può decidere di effettuare le riunioni in videoconferenza.

CONDOMINO POSITIVO: COSA FARE

Cosa fare se nel condominio in cui si vive c’è un caso di positività al coronavirus? Può succedere che all’interno di una struttura comune, come quella di un condominio, ci siano persone malate che abbiano, magari prima ancora di sapere di esserlo, toccato e transitato luoghi comuni a tutti gli altri inquilini esponendoli quindi al rischio di contagio, anche se involontariamente. Come si procede in questi casi?

Va precisato che il condomino positivo non è obbligato a comunicare il proprio stato di salute all’amministratore. L’obbligo c’è solo verso le autorità sanitarie al fine di porlo in quarantena, monitorarlo ed effettuare il tracciamento dei contatti. Ovviamente il condomino è obbligato all’isolamento e ad evitare, per quanto gli sia possibile, di entrare in contatto con gli altri condomini e gli spazi comuni.

Il soggetto può comunicare di sua spontanea volontà all’amministratore il suo stato di salute, ma quest’ultimo è chiamato alla riservatezza. In questo caso può comunicare al resto del condominio che esiste un caso positivo all’interno dello stabile e invitare a una maggiore attenzione nei luoghi comuni, quindi ribadendo le regole di distanziamento sociale ed esortando ad igienizzare frequentemente le mani.

L’amministratore può procedere all’opera di sanificazione degli ambienti comuni, al solo scopo cautelativo, ma non vi è l’obbligo. La sanificazione può essere effettuata solo da ditte specializzate e farla una tantum a scopo preventivo ha poco senso, visto che ogni giorno gli ambienti comuni sono frequentati da tutti gli abitanti dello stabile.

La spesa di sanificazione è ovviamente a carico del condominio e si va a sommare alle spese condominiali, quindi onde evitare possibili contestazioni sarebbe bene avere diversi preventivi e allegare la fattura specificando che la sanificazione è stata effettuata a seguito della segnalazione di un positivo. Per evitare ulteriori contestazioni può effettuare una riunione straordinaria interrogando i condomini direttamente sulla spesa.

FONTI

 

 

COVID-19 PIU’ ELEVATO IL RISCHIO DI CONTAGIO IN ASCENSORE

E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dall’International Journal of Multiphase Flow, che ha coinvolto TU Wien (Università di tecnologia Vienna), l’Università della Florida, la Sorbona di Parigi, la Clarkson University (Usa) e il Mit di Boston. La ricerca è firmata dall’italiano Alfredo Soldati, dell’Istituto di meccanica dei fluidi e trasferimento di calore presso la TU Wien.

In luoghi piccoli, affollati e poco arieggiati il rischio di Covid-19 si moltiplica, anche se si indossano le mascherine. “Anche con una mascherina, infatti, le goccioline infettive possono essere trasmesse per diversi metri e rimanere nell’aria più a lungo di quanto non si pensi. Lo abbiamo dimostrato nel nostro studio: a giocare un ruolo sono le dimensioni delle goccioline che contengono particelle virali, ma anche la presenza di ventilazione”. Queste le parole di Alfredo Soldati, ricercatore italiano della TU Wien, fra gli autori dello studio sull’International Journal of Multiphase Flow che ‘fotografa’ il comportamento delle goccioline in un’intervista rilasciata all’Adnkronos Salute.

UNA PARTICELLA IMPIEGA 15 MINUTI A RAGGIUNGERE IL SUOLO

Una particella con un diametro di 10 micrometri (la dimensione media delle goccioline di saliva emesse), ad esempio, impiega quasi 15 minuti a cadere a terra, spiega il ricercatore. “Il fatto è che anche quando la gocciolina d’acqua è evaporata, rimane una particella che può contenere il virus, ma anche parti di muco. Il residuo non evapora del tutto ma rimane nell’aria per un certo tempo, che può essere anche lungo”, spiega Soldati. Quindi è possibile entrare in contatto con il virus anche quando si osservano le regole di distanziamento, ad esempio in un ascensore che è stato utilizzato da persone infette poco prima.

L’IMPORTANZA DI UNA IDONEA VENTILAZIONE

Particolarmente problematici sono gli ambienti con elevata umidità relativa, come le sale riunioni scarsamente ventilate. “Le goccioline più piccole si depositano in un quarto d’ora se l’aria è ferma. Ma poi possono risollevarsi. Ecco che dunque si comprende come sia difficile intervenire ad esempio negli autobus”.

NUOVI METODI DI MISURAZIONE

I modelli di studio sulla propagazione dei c.d. droplets, universalmente accettati, si basano su misurazioni degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso. A quel tempo, i metodi di rilevazione non erano al livello degli attuali, e si sospetta che non fosse possibile misurare in modo affidabile le goccioline particolarmente piccole.

Si pone in discussione anche l’assunto inerente il comportamento delle goccioline di areosol in funzione delle loro dimensioni, che vede uno schema di comportamento differenziato fra le grandi, spinte dalla gravità verso il basso, e le piccole, che avanzano in avanti, quasi in linea retta, evaporando velocemente.

Come sottolineato da Soldati, si tratta di una immagine molto semplificata. Per questo motivo i ricercatori vogliono adattare i modelli alle ultime ricerche, con l’obiettivo di capire meglio la diffusione del coronavirus.

Soldati ha infine ribadito che “le mascherine sono utili perché bloccano le goccioline di grandi dimensioni. E va bene anche mantenere una distanza. Ma i nostri risultati mostrano che nessuna di queste misure può fornire una protezione garantita”, sottolineando l’importanza che fisici e ingegneri diano un contributo per colmare il gap sulla conoscenza della diffusione di questo virus.

FONTI:

PROROGA TERMINE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI CIVILI

Rinviato a sei mesi successivi alla fine dello stato di emergenza sanitaria il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione alle prescrizioni di cui al D.M. 25-01-2019, che ha integrato la relativa regola tecnica di prevenzione incendi.

L’art. 63-bis del D.L. 14-08-2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”, convertito in legge dalla L. 13-10-2020 n. 125), al comma 2, ha rinviato a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in relazione al Covid-19 il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio negli edifici di civile abitazione previsti dal D. Min. Interno 25-01-2019.

Il D. Min. Interno 25-01-2019, entrato in vigore dal 06-05-2019:

  • ha integrato la vigente regola tecnica di prevenzione incendi per edifici di civile abitazione, contenuta nel D. Min. Interno 16-05-1987  n. 246, con prescrizioni concernenti gli edifici con altezza antincendio superiore a 12 m;
  • ha dettato requisiti di sicurezza antincendio per le facciate di edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al punto 77 dell’Allegato I al D.P.R. 01-08-2011 n. 151, cioè quelli con altezza antincendio superiore a 24 m.
LE MISURE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI CIVILI

Nell’Allegato al D. Min. Interno 16-05-1987 n. 246, recante le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, è stato in particolare introdotto il paragrafo 9-bis che detta, commisurandone l’entità all’altezza dell’edificio, un insieme di misure di tipo organizzativo, quali l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure,  e gestionale, concernente nell’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza, finalizzate al raggiungimento del pertinente livello di prestazione prescritto, che consente l’esercizio dell’edificio in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.

L’adozione delle misure grava sul Responsabile dell’attività, da identificarsi, ove presente, nell’amministratore del condominio, che dovrà prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, attraverso la pianificazione, e la periodica verifica, delle misure da attuare in caso d’incendio. Il responsabile è inoltre tenuto ad informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

I TERMINI DI ADEGUAMENTO

L’adeguamento alle misure recate dal decreto, per gli edifici civili esistenti alla sua data di entrata in vigore, è stato fissato al 06-05-2020, termine ora prorogato dall’art. 63-bis del D.L. 104-2020 a sei mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato in relazione al Covid-19), tranne che per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, cui occorre adeguarsi entro il 06-05-2021.

L’avvenuto adeguamento alle disposizioni in questione deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. 151-2011.

FONTI:

 

ALIQUOTE IVA E RITENUTE SETTORE ASCENSORI

 

In esito ad un’istanza di consulenza giuridica presentata nel mese di febbraio 2019 dall’associazione di categoria ANACAM, cui la nostra azienda è aderente, volta a chiarire alcune incertezze interpretative sulla corretta aliquota IVA applicabile a taluni specifici contesti del settore, l’agenzia delle entrate ha fornito il proprio parere circa le interpretazioni proposte aderendovi quasi integralmente.

Il parere, pubblicato sotto forma di risposta n. 18 del 24-07-2019 a istanza di consulenza giuridica sul sito dell’Agenzia, omettendo come da prassi il nome dell’Associazione istante, definisce quindi, in estrema sintesi, che si debba applicare:

  • l’aliquota Iva del 4 per cento per l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, in quanto opera direttamente finalizzata al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’aliquota Iva del 4 per cento per gli interventi di adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, ove comprovata l’afferenza;
  • l’aliquota Iva del 10 per cento con applicazione del meccanismo del “bene significativo” per l’installazione di ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa, quando questa si configuri non già come abbattimento di barriere architettoniche bensì come intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio;
  • l’aliquota Iva del 10 per cento alle prestazioni di verifica periodica e di verifica straordinaria ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99, compresi i relativi obbligatori servizi di assistenza prestati dal manutentore;
  • l’aliquota Iva del 22 per cento per il servizio di reperibilità H24 e per il comodato d’uso e gestione delle SIM nei dispositivi bidirezionali di telesoccorso degli impianti di sollevamento. Quest’ultimo punto, purtroppo, in disaccordo con l’interpretazione proposta.

 

Alla luce delle fornite interpretazioni il condominio potrà quindi fruire di un’aliquota agevolata relativamente agli appalti conferiti per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13-14 del D.P.R. 162-99, differentemente da quanto genericamente in uso sinora, ma i canoni relativi ai servizi di Pronto Intervento notturno e festivo, nonché quelli inerenti la gestione delle carte SIM dei combinatori eventualmente installati, dovranno essere assoggettati a un’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Relativamente all’applicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’agenzia ritiene infine che:

  • I corrispettivi relativi alle verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata debbano essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi del citato articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto relativi ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale;
  • I corrispettivi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla concessione in comodato di una sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispostivi di telesoccorso, non siano soggetti a ritenuta d’acconto, atteso che tali somme non sono corrisposte in relazione ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione.

 

Relativamente alla sola applicazione di IVA agevolata al 4 per cento sull’installazione di ascensori in edifici esistenti si rappresenta tuttavia l’esistenza di un successivo parere dell’agenzia, mediante risposta ad interpello n. 3-2020 del 13-01-2020 che ne determina l’applicazione esclusivamente a fronte di impianti conformi ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89.

Nelle sottostanti tabelle riepilogative, redatte a cura della direzione nazionale dell’ANACAM, si tiene pertanto conto di queste ultime indicazioni dell’agenzia fermi i limiti di valenza del più recente atto di prassi in confronto alla consulenza giuridica precedentemente emessa benché in esso richiamata.

 

COMMITTENTE CONDOMINIO A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA
PRESTAZIONE IVA R.A.* NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE 10% SI  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI 10% SI (1)
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI 10% SI 4% (2)
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. 10% SI  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO 10% SI  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 10% SI 4% (3)

 

  1.  Ritenuta non applicabile nel caso in cui il committente decida di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del T.U.I.R. (c.d. Bonus Edilizia). In tal caso sarà l’istituto di credito presso il quale si dispone il pagamento ad applicare una ritenuta alla fonte (8%)
  2. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati a soddisfare esigenze delle persone con disabilità.
  3. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% su appalto finalizzato al superamento di barriere architettoniche per installazione nuovo impianto, o sostituzione preesistente, purché conforme ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89, altrimenti IVA al 10% e meccanismo del bene significativo.

 

COMMITTENTE CONDOMINIO SENZA PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA

PRESTAZIONE IVA R.A.* NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE 22% SI  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI 22% SI (1)
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI 22% SI 4% (2)
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. 22% SI  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO 22% SI  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 22% SI 4% (3)

 

  1.  Ritenuta non applicabile nel caso in cui il committente decida di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del T.U.I.R. (c.d. Bonus Edilizia). In tal caso sarà l’istituto di credito presso il quale si dispone il pagamento ad applicare una ritenuta alla fonte (8%)
  2.  Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati a soddisfare esigenze delle persone con disabilità.
  3. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% su appalto finalizzato al superamento di barriere architettoniche per installazione nuovo impianto, o sostituzione preesistente, purché conforme ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89, altrimenti IVA al 10% e meccanismo del bene significativo.

 

COMMITTENTE PRIVATO
PRESTAZIONE IVA R.A. NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE 10% NO  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI 10% NO (1)
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI 10% NO 4% (2)
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. 10% NO  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO 10% NO  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE 10% NO 4% (3)

 

  1. Si fà presente che le spese di manutenzione ordinaria in abitazioni private non sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del T.U.I.R.
  2. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati a soddisfare esigenze delle persone con disabilità.
  3. Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% su appalto finalizzato al superamento di barriere architettoniche per installazione nuovo impianto, o sostituzione preesistente, purché conforme ai requisiti tecnici riportati nell’articolo 8.1.13 del D.M. 236-89, altrimenti IVA al 10% e meccanismo del bene significativo.

 

COMMITTENTE TITOLARE DI P. IVA
PRESTAZIONE IVA R.A. NOTE
CANONE DI MANUTENZIONE R.C. NO  
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI R.C. NO  
RIFACIMENTI E AMMODERNAMENTI R.C. NO  
ASSISTENZA A VERIFICHE O.N. R.C. NO  
INTERVENTI TECNICI O DI SOCCORSO R.C. NO  
CANONI O DIRITTI REPERIBILITA’ H24 22% NO  
COMODATO E GESTIONE SIM 22% NO  
PULIZIA E SANIFICAZIONE FOSSA 22% NO  
RECUPERO OGGETTI IN FOSSA 22% NO  
ASSISTENZA A TERZI 22% NO  
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE R.C. NO  

 

Gli interventi di installazione di impianti e di manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di soggetti passivi Iva, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili stessi, sono soggetti all’inversione contabile (reverse charge) ai sensi dell’art. 17 comma 6, lettera a-ter del d.P.R. 633/72. 

Non sono diversamente soggette a reverse charge tutte le prestazioni che, come indicato dall’AdE nella richiamata risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 18/2019, non rientrano nello stretto ambito della manutenzione.

APPROFONDIMENTI:
 
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