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Aggiornamenti sulla nuova Certificazione Unica

L’agenzia delle entrate esclude le sanzioni per il tardivo invio delle CU2015 senza dati per la precompilata

 

facendo seguito alla nostra precedente comunicazione dal titolo “La nuova Certificazione Unica – Adempimenti, modalità e sanzioni” segnaliamo l’avvenuta pubblicazione da parte dell’ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate di un comunicato inerente la CU 2015 (Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi – Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata).

Nella comunicazione, disponibile nell’area comunicati presso il portale dell’agenzia e qui acclusa, le entrate chiariscono che ” .. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Alla luce di quanto emerso pertanto l’eventuale tardivo invio telematico delle Certificazioni Uniche relative alle ritenute operate sui corrispettivi corrisposti nell’anno 2014 in relazione al disposto dell’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600 non comporterà l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.

Lo Staff

La nuova certificazione unica

Le modifiche introdotte al riguardo della certificazione sulle ritenute operate al riguardo dei corrispettivi corrisposti in relazione al disposto dell’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

Come d’uso in questi giorni riceviamo le certificazioni relative alle ritenute operate sui corrispettivi corrisposti nell’anno 2014 in relazione al disposto dell’art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600. Abbiamo tuttavia rilevato che, nonostante le modifiche recentemente introdotte al regime di cui trattasi, molti Clienti continuano ad utilizzare modelli di certificazione autonomamente prodotti su carta semplice e, per le implicite rilevanti conseguenze economiche gravanti sul soggetto sostituto d’imposta riteniamo opportuno fornire un approfondimento delle variazioni apportate dai più recenti disposti normativi.

 La nuova Certificazione Unica

Se infatti, fino al 2014, il Condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soggetti (sostituiti) tramite l’utilizzo del Modello 770, e nei confronti dei soli lavoratori dipendenti tramite il CUD, dal 2015 tali adempimenti dovranno essere operati attraverso il nuovo modello di Certificazione Unica (CU). Ma la novità più rilevante è che la summenzionata Certificazione Unica sostituirà, oltre al vecchio Modello CUD, anche la certificazione dei compensi degli autonomi e delle aziende per l’appunto sino ad oggi emessa in carta libera.

 Ritenute 2014 già certificate : tutto da rifare

La versione definitiva della nuova Certificazione Unica, divulgata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 4790 del 15 gennaio 2015, costituirà pertanto il solo mezzo valido e conforme per la certificazione delle ritenute operate. Il medesimo provvedimento inoltre chiarisce, al punto 1.4, che: “Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2014 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater del citato Decreto n. 332 del 1998“.

Il termine di consegna al sostituito e quello d’invio telematico all’Agenzia

Tale termine, come noto coincidente con il 28 febbraio, rappresenta soltanto una delle coercitive scadenze correlate al nuovo procedimento. Entro il 7 marzo infatti il sostituto dovrà provvedere alla trasmissione, per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del modello CU nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno la data di scadenza cadrà di sabato pertanto dovrebbe slittare a lunedì 9 marzo (come peraltro confermato dalla risposta Telefisco del 29 gennaio 2015, fonte condominioweb. com).

Le sanzioni sull’omesso invio

Significative conseguenze sono previste in riferimento all’omessa , tardiva od errata trasmissione della certificazione. L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), intitolato “Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta” ha infatti disposto che: “Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  1998, n. 322, all’articolo 4,  dopo  il  comma  6-quater,  e’  aggiunto  il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter  sono trasmesse in via telematica all’Agenzia  delle  entrate  entro  il  7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono stati corrisposti . Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione  di  cento  euro in  deroga  a  quanto  previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472” ed inoltre che “Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica  se  la  trasmissione  della  corretta  certificazione  e’ effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  indicata nel primo periodo.” escludendo pertanto l’applicabilità del ravvedimento operoso.

Chi risponde della sanzione

Secondo il parere degli esperti, l’interpretazione mutuata dalla normativa di riferimento sembra non lasciare dubbi sul fatto che in caso di errori od omissioni inerenti la Certificazione Unica 2015 a rispondere delle sanzioni erogate saranno i condòmini in solido, giacchè il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto è il condominio in quanto tale ed a nulla rileva la circostanza che l’adempimento sia posto in essere dall’amministratore, quale relativo mandatario (Cfr.: Circolare 7/E del 7 febbraio 2007) ai sensi del rivisitato art. 1130 c.c. comma 5 che annovera fra i compiti dell’amministratore p.t. quello di eseguire gli adempimenti fiscali.

Tuttavia ..

Ciò nondiméno, sottolineano gli esperti, quest’ultimo potrà essere civilmente chiamato ex post facto a rispondere dell’inadempimento degli obblighi fiscali di cui al summenzionato comma 5 dell’articolo 1130 c.c. e tenuto a ristorare, ove del caso, il condominio delle sanzioni subite a causa di negligenze od imperizia.

I riferimenti e le guide utili

L’agenzia delle Entrate ha predisposto una specifica area del proprio portale web (www.agenziaentrate.gov.it) in merito alle corrette modalità di adempimento inerenti la Certificazione Unica raggiungibile dalla Home Page seguendo il percorso: Home → Cosa devi fare → Dichiarare → Dichiarazioni dei sostituti d’imposta → Certificazione Unica ovvero, se ha ricevuto la presente comunicazione in forma elettronica, attraverso il seguente link diretto : La Certificazione Unica 2015

All’interno dell’area dedicata quindi, agendo sui vari link esposti nel box sinistro, potrà accedere alle varie sottosezioni inerenti: Informazioni generali, Modello e istruzioni, Software di compilazione, Software di controllo,  Normativa e prassi.

Chiarimenti e contatti

Le rammentiamo infine che, per ognuno degli argomenti trattati, e per ogni eventuale esigenza di chiarimenti, il nostro intero staff, ed in particolare il nostro ufficio commerciale, sono a sua completa disposizione ai recapiti indicati in calce.

Lo Staff

Nuova guida alle ristrutturazioni edilizie

Gentile Cliente,

la informiamo dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una nuova edizione della guida sulle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali” – aggiornata al mese di gennaio 2015.

La nuova nuova versione delle guide aggiornate è disponibile per il download nella sezione dossier del nostro sito web od al seguente link diretto:

Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali – Aggiornamento gennaio 2015

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

La detrazione, a livello strutturale, è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare ed elevando contestualmente dal 4% al 8% la ritenuta a titolo di acconto che banche e Poste Italiane SpA sono tenuti ad operare all’atto del pagamento a mezzo bonifico bancario.

Le rammentiamo che in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento di cui trattasi dal bonifico bancario o postale dovranno risultare:

La causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
Il codice fiscale del soggetto che paga (Ovvero del Condominio nel caso di lavorazioni inerenti parti comuni degli edifici)
Il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

L’errata imputazione del pagamento, ove non ricondotto alla norma di cui trattasi, ovvero registrato come bonifico ordinario, potrebbe comportare la mancata attribuzione delle previste ritenute, e conseguentemente la perdita del beneficio fiscale. La invitiamo quindi a valutare con il suo istituto di credito l’eventuale necessità di utilizzare specifici modelli di ordine di bonifico ove predisposti dall’istituto stesso.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Infine, fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.

Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, quindi:

  • L’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • L’aumento della percentuale (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
  • L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • La facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • L’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è infatti più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione,rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • L’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le rammentiamo infine che, per ognuno degli argomenti trattati, e per ogni eventuale esigenza di chiarimenti, il nostro intero staff, ed in particolare il nostro ufficio commerciale, sono a sua completa disposizione ai recapiti indicati in calce.

Cordialmente

Lo Staff

Stabilità 2015 – La manovra è legge

La manovra è legge. La Camera, grande assente il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, ha approvato il testo in via definitiva, rendendo operativo il ddl uscito dal consiglio dei ministri del 15 ottobre e modificato nell’esame parlamentare.

Prolungate di 12 mesi le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia alle medesime percentuali. Confermato l’ecobonus per i lavori di efficientamento energetico.Prorogato il bonus per interventi antisismici. Si introducono agevolazioni anche per l’installazione di schermature solari e generatori di calore a biomasse.

Dopo un travagliato iter parlamentare la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015)”. L’articolo unico, contenente 735 commi, entrerà in vigore il 1 gennaio 2015 ovvero dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Per gli interventi di recupero abitativo e di ristrutturazione edilizia viene confermata la possibilità di detrarre la quota massima del 50% (detraibile in 10 anni) delle spese sostenute nel 2015. Confermato  anche l’incentivo al 65% relativamente ai lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno. L’agevolazione può essere fruita per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Nel testo viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Invariati i requisiti e le condizioni per fruire della detrazione

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Ha diritto alla detrazione  il contribuente che, per gli immobili nei quali si eseguono i lavori, risulta essere:

il proprietario o il nudo proprietario;

il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

l’inquilino o il comodatario;

i soci di cooperative divise e indivise;

i soci delle società semplici;

gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;

familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.

Per godere dell’agevolazione fiscale occorre:

– inviare, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, all’ASL competente per territorio, una comunicazione prima dell’inizio dei lavori mediante raccomandata A.R.

– pagare le spese detraibili per mezzo di bonifico bancario o postale, da cui risultino:

– La causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)

– Il codice fiscale del soggetto che paga (Ovvero del Condominio nel caso specifico)

– Il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Dalla pubblicazione del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo)  sono inoltre previste due  importanti semplificazioni relativamente alle modalità per ottenere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione degli edifici a prevalente destinazione abitativa. Sono stati infatti aboliti l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, prevedendo il semplice inserimento dei dati richiesti direttamente nella dichiarazione dei redditi, e la loro conservazione,  secondo le modalità  indicate  nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 nov 2011 (Prot. n. 2011/149646).

Si rammenta altresì che in riferimento alle modifiche introdotte dall’articolo 25 del decreto-legge 78/2010,  entrato in vigore il 1 luglio 2010, e nei termini della  circolare Agenzia delle Entrate n.  40/e del 28 luglio 2010, su tali pagamenti non dovrà essere operata dal Cliente la canonica ritenuta di acconto del 4% indipendentemente dal fatto che sia o meno indicata in fattura.

Al momento del pagamento del bonifico, sarà infatti l’istituto bancario o postale a dover operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

L’errata imputazione del pagamento, ove non ricondotto alla norma di cui trattasi, ovvero registrato come bonifico ordinario, potrebbe comportare la mancata attribuzione delle previste ritenute, e conseguentemente la perdita del beneficio fiscale. Valuti quindi con il suo istituto di credito l’eventuale necessità di utilizzare specifici modelli di ordine di bonifico ove predisposti dall’istituto stesso.

In riferimento a questi procedimenti maggiori chiarimenti potranno essere richiesti, all’occorrenza, al nostro ufficio commerciale, anche richiedendo l’inoltro delle pregresse nostre note informative in merito o  della succitata circolare.

Legge di Stabilità e bonus edilizi 

Nel disegno di legge confermate per l’anno 2015 le aliquote del 50% per il recupero edilizio delle abitazioni e del 65% per risparmio energetico negli edifici.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 ottobre, ha confermato per l’anno 2015 l’aliquota massima del 50% per le agevolazioni fiscali al recupero edilizio delle abitazioni e del 65% per il risparmio energetico negli edifici.

Gli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, modificati dalla legge di Stabilità 2014 (147/2013), prevedevano, per il 2015, un decremento parziale, vale a dire la riduzione del bonus edilizio dal 50% al 40% e dell’ecobonus dal 65% al 50%, mentre dal 1° gennaio 2016, in entrambi i casi, si sarebbe giunti all’aliquota e alla procedura ordinaria degli sconti al recupero, il 36%.

Ora le “aliquote intermedie” sono state abolite dal disegno di legge varato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri che, ove confermato senza variazioni alla pubblicazione della Legge di stabilità,  garantirà il mantenimento delle aliquote al livello massimo, rispettivamente  del 50% e del 65%,  mentre dal 1° gennaio 2016 si tornerà bruscamente al 36%, salvo in caso di un’ulteriore proroga nella legge di Stabilità 2016.

In merito agli interventi sulle parti comuni dei condomini mentre il Dl 63/2013 prevedeva fino al 30 giugno 2015 un’aliquota al 65% e fino al 30 giugno 2016 al 50%, questo Ddl di Stabilità mantiene l’aliquota al 65% fino al 31 dicembre 2015, prorogandola per sei mesi, ma facendola tornare al 36% dal 1° gennaio 2016, cancellando pertanto i sei mesi di aliquota al 50%.

La nuova guida alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni

L’agenzia pubblica la nuova guida alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni aggiornata al mese di settembre 2014

Informiamo dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una nuova edizione della guida sulle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali” –  aggiornata al mese di settembre 2014.

Tra le novità inserite in questa edizione della guida rientrano la proroga al 31 dicembre 2014 dell’aliquota del 50 % per la detrazione Irpef, che scenderà al 40% nel 2015 e tornerà al 36% nel 2016, le regole da seguire quando i lavori sono pagati attraverso un finanziamento, le modifiche alla definizione di manutenzione straordinaria, il finanziamento per gli interventi antisismici.

La nuova nuova versione delle guide aggiornate è disponibile per il download nella sezione dossier del nostro sito web.

Modifica retroattiva clausole contrattuali verso consumatori

COMUNICAZIONE DI MODIFICA UNILATERALE CONTRATTI VIGENTI
Informazione alla Clientela rientrante nella definizione di consumatore di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 nella quale è ricompreso il Condominio fra consumatori

In riferimento alle recenti determinazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oggetto del bollettino A.G.C.M.  n. 43 del 04-11-2013 in materia di contratti di manutenzione e riparazione degli impianti elevatori l’azienda A.R.M.E. ASCENSORI S.R.L. comunica la propria volontaria adesione alle norme di maggior tutela garantite dal c.d. Codice del Consumo riconoscendone la retroattiva validità ai rapporti contrattuali in essere nei confronti dei soggetti rientranti nella definizione di consumatore od assimilati tali con l’applicazione, in deroga ad ogni diversa previsione, delle seguenti condizioni:

Interruzione del tacito rinnovo – Disdetta

Limitatamente al contraente rientrante nella definizione di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, non meno di giorni 30 per i contratti aventi durata annuale e non meno di giorni 60 per i contratti aventi durata superiore alla singola annualità.

Cessazione anticipata del rapporto

In caso di cessazione anticipata dal rapporto per risoluzione, recesso, o disdetta su richiesta o per colpa del committente, limitatamente al committente rientrante nella definizione di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, applicazione di una penale pari e non superiore 50% del canone in vigore fino alla naturale scadenza del contratto. Il committente consumatore avrà diritto all’ottenimento di analoga penale ove la cessazione avvenga su richiesta della A.R.M.E. ASCENSORI S.R.L.

Foro competente

Limitatamente al contraente rientrante nella definizione di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, è applicata la disciplina di tutela al Foro elettivo di pertinenza (domicilio del consumatore)

Le suesposte modifiche unilaterali del contratto, giacché stabilite ad esclusivo vantaggio del contraente consumatore, sono d’ufficio applicate senza preventiva concertazione. I nuovi formulari contrattuali sono del pari aggiornati per il nativo rispetto delle predette clausole nei confronti dei soggetti interessati rientranti nella definizione in esame.

LA DIREZIONE

Le nuove guide dell’Agenzia delle Entrate

informiamo dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una nuova edizione della guida sulle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali” –  aggiornata al mese di gennaio 2014.

Sono inoltre disponibili le versioni aggiornate al mese di dicembre 2013 delle pubblicazioni su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”.

La nuova versione delle guide aggiornate è disponibile per il download nella sezione dossier del nostro sito web od ai seguenti links diretti:

Organismi notificati e proroghe ministeriali

Le vigenti procedure autorizzative relative all’abilitazione degli organismi di certificazione operanti nel settore degli ascensori prevedono che l’ente italiano di accreditamento, Accredia, provveda all’accreditamento degli organismi stessi e che subito dopo il ministero dello Sviluppo economico formalizzi con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’avvenuto accreditamento, notificandolo alla Commissione europea che inserisce così gli organismi nell’elenco degli organismi notificati europei.

Come noto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPR 162/99, gli organismi notificati per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X della direttiva 95/16/CE (e del DPR) sono anche autorizzati a svolgere attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori. Quindi, per conoscere l’elenco degli organismi autorizzati a svolgere attività di verifica sugli ascensori dovrebbe essere sufficiente verificare l’elenco degli organismi notificati per la direttiva ascensori, che la Commissione europea rende disponibile sul proprio sito internet (database Nando).

Tuttavia, in questa lunga fase di passaggio di competenze in materia di accreditamento dal ministero ad Accredia, si verifica spesso che gli organismi già operanti perché notificati sulla base del precedente sistema autorizzativo non ricevano l’accreditamento da Accredia prima della scadenza della loro autorizzazione. Questi organismi presentano allora istanza di proroga dell’autorizzazione al ministero dello Sviluppo economico il quale valuta, sulla base delle informazioni trasmesse da Accredia, se concedere o meno tale proroga, cui provvede tramite decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

L’Anacam (www.anacam.it), cui la nostra azienda è aderente, ha ritenuto opportuno richiedere al competente ufficio ministeriale di fornire la lista degli organismi non accreditati/notificati che siano stati autorizzati a svolgere, in proroga, tali verifiche. Il ministero ha provveduto prontamente a trasmettere la lista, che rendiamo disponibile alla clientela al seguente link: Organismi con proroga

Riepilogando, risultano ad oggi notificati per la direttiva ascensori 58 organismi di certificazione italiani (cfr.: elenco Nando selezionando dal menù a tendina la voce 95/16/EC Lifts) mentre altri 13 organismi sono autorizzati in proroga per le sole attività di verifica periodica e straordinaria (e non per le certificazioni).

Si resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti.

 Lo Staff

Modifiche alla riforma del Condominio

Con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Destinazione Italia) pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, il legislatore pone in essere alcune correzioni alla riforma della disciplina del Condominio negli edifici introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ed in vigore da poco più di sei mesi.

Il DL, che in quanto tale dovrà necessariamente essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, pena decadenza, raccoglie le richieste operate da numerose associazioni della proprietà e delle Amministrazioni condominiali correggendo alcuni aspetti problematici del provvedimento originario che, secondo diffuse interpretazioni, ne avrebbero potuto minare l’efficienza.

Di seguito il testo dell’articolo 1 comma 9 del D.L. Destinazione Italia ed, in sintesi, l’effetto della modifica introdotta.

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 e’ cosi’ integrata:

a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

– La formazione iniziale e periodica degli amministratori, resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012, ma senza alcun rinvio ad una fonte secondaria atta ad individuare requisiti, criteri e modalità di tale formazione, sarà ora regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.

b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;

– Viene eliminato l’equivoco che aveva fatto inserire le opere per il risparmio energetico tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall’articolo 26 della legge 10/91, ovvero quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore.

c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;

– L’obbligo di reperire i dati sulla sicurezza viene ricondotto alle sole parti comuni, quindi i condòmini non dovranno più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento.

d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;

La modifica mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione anticipata del c.d. Fondo Lavori. L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma impegnata ha costituito, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione. La norma introdotta, pur senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di particolare congiuntura economica, potrebbero incontrare difficoltà ad anticipare l’intera somma dovuta), stabilendo la possibilità di costituire il Fondo, che comunque resta obbligatorio, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori.

e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».

– Nell’originario disposto il meccanismo per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato. La misura adottata affida ora le scelte sanzionatorie direttamente all’assemblea, che le dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.

Al seguente indirizzo è possibile prendere visione del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300/12 : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg