Il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 14 dicembre 2016, alle ore 15.55 a Palazzo Chigi,su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, del Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha deliberato l’approvazione in esame definitivo di un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
Nello specifico, il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile. L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Link: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-2/6341
Sono confermati la proroga dell’Eco-bonus 65% e della detrazione 50% per gli interventi sulle singole unità immobiliari, il sisma-bonus e i bonus maggiorati per i condomìni. Via libera anche al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi.
Salta invece la proposta di estendere l’Eco-bonus 65% alla bonifica dell’amianto in condominio e alla classificazione sismica degli edifici senza lavori. Non ce l’hanno fatta neanche la cessione del credito di imposta nei lavori sulle singole unità immobiliari e la detrazione del 50% per la sistemazione a verde delle aree pertinenziali.
Confermato come atteso il Bonus del 50% sugli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari, e sulle parti comuni dei condomìni, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2017.
Confermata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, anche relativamente al c.d. Eco-bonus del 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.
Ancora più interessanti le misure destinate ai condomìni, estese al 31 dicembre 2021, nei quali lo sgravio potrà raggiungere il 70% della spesa ove l’intervento interessi almeno il 25% dell’involucro edilizio, qualora esempio quando si doti l’edificio del cappotto termico, ovvero il 75% nei casi in cui il miglioramento apportato investa la prestazione energetica invernale ed estiva, calcolando la detrazione su un ammontare delle spese fino a 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, con un rimborso in cinque anni anziché in dieci.
Per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi, nel biennio 2017-2018, viene previsto un credito d’imposta in misura del 65%.
Per la messa in sicurezza antisismica viene prevista una detrazione fiscale del 50%, anch’essa fruibile fino al 31 dicembre 2021, con tetto di spesa incentivabile pari a 96 mila euro e rimborso in cinque anni. L’incentivo potrà anche in questo caso essere elevato in funzione dei risultati raggiunti con l’intervento, in misura del 70% o dell’80% in caso di miglioramento di una o due classi di rischio. Nelle spese incentivabili sono inserite anche quelle per la classificazione e la verifica sismica.
Nei condomìni l’elevazione dello sgravio dal 50% è possibile alle medesime percentuali qualora i summenzionati miglioramenti di una o due classi di rischio riguardino tutto l’edificio. Nel caso di condomìni inoltre il tetto incentivabile di 96 mila euro è moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti.
Sono previsti stanziamenti dedicati alla ricostruzione post-sisma per 6,1 miliardi, di cui 100 milioni nel 2017 e 200 milioni all’anno nei 30 anni compresi tra il 2018 e il 2047. Sarà poi erogato un miliardo di euro per la ricostruzione degli edifici pubblici suddiviso in 250 milioni nel 2017, 300 milioni nel 2018 e nel 2019, 150 milioni nel 2020.
Come noto con effetto dal 1° gennaio 2007, il condominio è obbligato, quale sostituto d’imposta, ad applicare all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto in misura misura del 4 per cento della quota imponibile, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi
La legge di Bilancio 2017 introduce ora alcune novità alla disciplina corrente. Con decorrenza dalla sua entrata in vigore il versamento della ritenuta dovrà essere effettuata dal condominio solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.
Il condominio, tuttavia, resta tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia raggiunto tale importo.
Niente deroghe alle distanze legali se l’ascensore privato sorge in un cortile non comune ma di proprietà esclusiva e i manufatti che circondano il cortile, pur aderenti, non costituiscono un unico fabbricato. Non si applica infatti, nello specifico contesto, la disciplina speciale prevista dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 per il superamento delle barriere architettoniche.
Questo, in sintesi, quanto deciso dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13358/2016 del 28 giugno 2016, di recente pubblicazione.
Ai seguenti link diretti l’interessante articolo a firma dell’Avv. Giuseppe Donato Nuzzo su condominioweb.com ed il testo della sentenza Cassazione civile n. 13358 del 28 giugno 2016.
Fonte: condominioweb.com
… come ha già precisato il ministero con due diversi comunicati stampa. L’arguto escamotage di Confedilizia tuttavia ha dato i suoi frutti, consentendole, grazie allo strumentale utilizzo di un così incisivo titolo, ed alla scarsa attenzione di numerose testate giornalistiche, più o meno affermate, che senza approfondimento alcuno hanno diffuso la notizia, di catturare l’attenzione della pubblica opinione.
Sorvolando sulle confuse istanze avanzate da Confedilizia, la dinamica è in realtà piuttosto semplice e riguarda l’adeguamento normativo di impianti preesistenti alle vigenti norme tecniche di settore. In un contesto profondamente normato come il settore ascensoristico l’adeguamento periodico non rappresenta peraltro una novità, ne tanto meno un’incomprensibile esigenza.
Dai primi regolamenti tecnici dell’inizio del secolo scorso, all’emissione di ogni nuovo disposto riguardante i nuovi impianti, sono stati infatti emessi dettati relativi all’allineamento del parco preesistente ai raggiunti nuovi standard di sicurezza. Accadde con il Decreto Legislativo del 31 agosto 1945 n. 600, con il DPR 29 maggio 1963 n. 1497, e con il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1987 n. 587. Al recepimento del DPR 30 aprile 1999 n. 162 s’innescò tuttavia il vuoto normativo che oggi il MiSE cerca di colmare. Furono introdotti nuovi standard e nuovi R.E.S. (Requisiti essenziali di sicurezza, ndr.) per gli impianti di nuova installazione e nessun adeguamento relativo ai preesistenti.
Considerando che l’evoluzione normativa e l’innalzamento dei requisiti essenziali di sicurezza, in particolare nell’ambito dei macchinari cui l’impianto ascensore appartiene, deriva dalla consapevolezza del rischio, e dalla volontà di ridurlo nei limiti delle possibilità tecnologiche esistenti (ergo, ciclicamente incrementabili) sorprende che a muovere mozioni siano le rappresentanze di coloro che sarebbero tutelati dal rischio, e per importi che, sfatati i sensazionalismi iniziali, ammontano a cifre non così ragguardevoli.
Del resto và considerato che “alla Confedilizia aderiscono proprietari (anche della sola casa di abitazione), condominii, condòmini singoli e investitori istituzionali quali compagnie di assicurazione, banche, casse pensioni, istituti previdenziali e società immobiliari di rilevanza nazionale” (Fonte: Confedilizia).
Certo se evitare questo “utile” esborso fosse il fine, e beninteso non si asserisce che lo sia, l’iniziativa di Spaziani Testa rappresenterebbe un uso alquanto creativo della dialettica e dell’onestà intellettuale, ma renderebbe almeno comprensibile un così veemente ostracismo.
Per coloro che fossero interessati ad ulteriori approfondimenti l’Anacam (Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori), alla quale la nostra azienda aderisce, ha predisposto un dossier informativo utile ad offrire a cittadini ed utenti disorientati da notizie inesatte, confuse e tendenziose, le informazioni necessarie per formarsi un’opinione consapevole rispetto ad una questione così importante quale è quella della sicurezza degli oltre 700.000 impianti ante direttiva in funzione che ben volentieri divulghiamo al seguente link diretto: “Dossier Anacam”.
Lo staff
Nell’approssimarsi dei termini scadenza per la consegna riceviamo dalla Clientela numerose certificazioni in carta libera, nonostante le precedenti informative rese circa l’introdotta obbligatorietà di utilizzo di specifici modelli, di cui l’ultimo in ordine relativo al provvedimento protocollo n. 7786/2016 per l’approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”.
E’ importante sottolineare quanto oggetto del punto 1.4 del summenzionato provvedimento 7786 del 15 gennaio 2016:
Altrettanto rilevante è la misura delle sanzioni previste al riguardo dell’omessa, tardiva, od errata certificazione:
Sebbene le suesposte sanzioni trovino presumibilmente applicazione al riguardo della mancata, od errata, presentazione del documento esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non possono essere escluse spiacevoli ripercussioni correlate al mancato utilizzo del modello appositamente predisposto, giacché formalmente richiamato nel disposto summenzionato, in seguito alla consegna delle certificazioni da parte dell’azienda secondo l’iter che negli ultimi anni l’agenzia stessa ha avviato, richiedendo la produzione di tali documenti a suffragio delle detrazioni applicate dall’impresa. Si noti inoltre che, trattandosi di norma di controlli condotti sulle risultanze di anni precedenti, l’eventuale applicazione delle suesposte sanzioni sarebbe ulteriormente gravato da significative more.
Si consiglia pertanto di allineare la produzione delle certificazioni relative al disposto normativo di cui trattasi onde scongiurare il rischio di tali spiacevoli postume evenienze e, per un più agevole approfondimento, si invita a prendere visione del precedente post al riguardo : Certificazione Unica e dichiarazione 2016.
Lo Staff
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La detrazione, a livello strutturale, è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Rammentiamo che in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento di cui trattasi dal bonifico bancario o postale dovranno risultare:
L’errata imputazione del pagamento, ove non ricondotto alla norma di cui trattasi, ovvero registrato come bonifico ordinario, potrebbe comportare la mancata attribuzione delle previste ritenute, e conseguentemente la perdita del beneficio fiscale. Si invitano quindi i Clienti a valutare con il proprio istituto di credito l’eventuale necessità di utilizzare specifici modelli di ordine di bonifico ove predisposti dall’istituto stesso.
Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.
A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Infine, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tale detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può in ogni caso superare l’importo di 96.000 euro.
Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, infine:
Per il periodo d’imposta 2015, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Al seguente link diretto la documentazione e le relative istruzioni di compilazione
Fra i soggetti tenuti all’invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2016 è come noto annoverato il condominio, sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Nel provvedimento 7786 del 15 gennaio 2016 inerente l’approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, l’Agenzia chiarisce che:
1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2015 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2016 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.
1.5. La Certificazione Unica 2016 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2016 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2015 e 2016 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
Si rammenta inoltre che secondo ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
Tale sanzione, sospesa lo scorso anno con il comunicato stampa dell’agenzia delle entrate del 12 febbraio 2015 (Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi – Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata) trova attualmente piena applicazione.
Si raccomanda quindi al Cliente sostituto d’imposta di prestare la massima attenzione al rispetto del disposto normativo onde evitare d’incorrere nel previsto regime sanzionatorio per il quale resta formalmente escluso il ricorso al ravvedimento operoso. Eventuali omissioni o errori potranno essere corretti solo entro cinque giorni dalla scadenza per l’invio, come noto fissata al 7 marzo.
Lo Staff
Per ulteriori approfondimenti al riguardo si rimanda ai relativi siti istituzionali.
Questa in sintesi la conclusione della Corte di Cassazione, espressa con la sentenza 16486/2015, che sotto la presidenza del Dr. Ettore Bucciante si è trovata a dover decidere sulla validità e sulle maggioranze necessarie di una delibera assembleare inerente la costruzione di un impianto ascensore mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale a soli 72 cm.
I ricorrenti esponevano che con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi, e con il loro dissenso, l’assemblea aveva deciso “La costruzione di un’ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” la quale, trattandosi di innovazione delle parti comuni, avrebbe potuto essere decisa esclusivamente con la maggioranza qualificata di 666,6 millesimi prevista dall’articolo 1136 comma 5° del c.c., ed inoltre che la riduzione della scala la rendeva inservibile o comunque ledeva il decoro architettonico.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha osservato che:
L’esito della sentenza viene motivato anche in considerazione delle debite e concludenti puntualizzazioni rilevate nella sentenza d’appello ed inerenti le valutazioni del c.t.u. preposto, fra cui:
In caso di pagamenti relativi agli interventi sulle parti comuni di un edificio effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l’apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati senza che sia stato richiesto il codice fiscale del condominio, è comunque possibile fruire della detrazione prevista gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015, in risposta ad una istanza di interpello. L’Agenzia ricorda che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Nel caso in esame tuttavia il pagamento con l’apposito bonifico bancario/postale è stato effettuato da parte di tutti i condòmini e, quindi, secondo l’Agenzia, non c’è stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010 all’atto dell’accredito del pagamento.
La detrazione, pertanto, si può applicare, anche se, nella risoluzione viene riportata la procedura esatta da seguire e pregiudiziale alla conservazione del diritto di sgravio.
Infatti, per accedere alla detrazione, è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese:
Inoltre il condominio dovrà provvedere all’invio diuna comunicazione in carta liber,a all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio, contenente le seguenti specifiche distinte per ciascun condomine:
Ciascun condomino potrà quindi inserire le spese sostenute, ripartite secondo i millesimi di proprietà od i diversi criteri applicabili, nel periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo (nella risoluzione si riportano, nel dettaglio i righi da compilare).
S.L.: 00146 Roma, Via P. Mengoli 28
U.L. RM1: 00146 Roma, Via P Mengoli 6
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