Ha fatto molto discutere il post pubblicato da Letizia Marchetti sul suo profilo Facebook nel quale ammetteva di essere stata “tagliata fuori” da un Trofeo, causa avversari intenzionati a non partecipare nel caso in cui fra gli iscritti risultasse anche il suo nome.
Segno che Letizia Marchetti c’è e fa anche paura … d’altra parte come non accorgersi del suo 1’56 al Mugello in sella ad una BMW S 1000 RR?
Tanti sono gli aggettivi e le definizioni che accompagnano la figura dell’atleta di Civita Castellana nel mondo del motociclismo italiano e tutti, giustamente, più che lusinghieri.
Ai complimenti ci uniamo, ovviamente, noi del Master Cup che siamo ben lieti di annunciare la partecipazione di Letizia Marchetti all’edizione 2014 del nostro Trofeo.
La controfigura di Belen Rodriguez nel celebre spot girato in pista, ammalierà gli avversari nel paddock per il suo indiscutibile fascino per poi “metterli in riga” in gara quando tirerà fuori una capacità e tonicità fisica di tutto rispetto, unita a una determinazione e una volontà che solo una donna può mettere in atto.
Crazy Old Men è il team che la segue e la guida da sempre, quello che prepara il suo mezzo meccanico ma anche quello che sa creare per lei l’ambiente giusto per mettere a frutto le sue capacità. Il 2013 di Letizia Marchetti ha messo a segno una grande stagione, con la vittoria nella classe Open del National Trophy e il quarto posto assoluto nella medesima categoria del Master Cup, dove il livello competitivo si è rivelato sicuramente più alto, ma dove le soddisfazioni non sono comunque mancate per Letizia, basti pensare al duello entusiasmante nella gara finale di Vallelunga, con il terzo gradino del podio conclusivo perso di un soffio contro avversari di grande valore.
Siamo, dunque lieti di annunciare che, per il 2014, il numero 5 della Open Master Cup porta già il nome di Letizia Marchetti, e chi altri sennò?
informiamo dell’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una nuova edizione della guida sulle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni Fiscali” – aggiornata al mese di gennaio 2014.
Sono inoltre disponibili le versioni aggiornate al mese di dicembre 2013 delle pubblicazioni su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”.
La nuova versione delle guide aggiornate è disponibile per il download nella sezione dossier del nostro sito web od ai seguenti links diretti:
Le vigenti procedure autorizzative relative all’abilitazione degli organismi di certificazione operanti nel settore degli ascensori prevedono che l’ente italiano di accreditamento, Accredia, provveda all’accreditamento degli organismi stessi e che subito dopo il ministero dello Sviluppo economico formalizzi con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’avvenuto accreditamento, notificandolo alla Commissione europea che inserisce così gli organismi nell’elenco degli organismi notificati europei.
Come noto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPR 162/99, gli organismi notificati per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X della direttiva 95/16/CE (e del DPR) sono anche autorizzati a svolgere attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori. Quindi, per conoscere l’elenco degli organismi autorizzati a svolgere attività di verifica sugli ascensori dovrebbe essere sufficiente verificare l’elenco degli organismi notificati per la direttiva ascensori, che la Commissione europea rende disponibile sul proprio sito internet (database Nando).
Tuttavia, in questa lunga fase di passaggio di competenze in materia di accreditamento dal ministero ad Accredia, si verifica spesso che gli organismi già operanti perché notificati sulla base del precedente sistema autorizzativo non ricevano l’accreditamento da Accredia prima della scadenza della loro autorizzazione. Questi organismi presentano allora istanza di proroga dell’autorizzazione al ministero dello Sviluppo economico il quale valuta, sulla base delle informazioni trasmesse da Accredia, se concedere o meno tale proroga, cui provvede tramite decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
L’Anacam (www.anacam.it), cui la nostra azienda è aderente, ha ritenuto opportuno richiedere al competente ufficio ministeriale di fornire la lista degli organismi non accreditati/notificati che siano stati autorizzati a svolgere, in proroga, tali verifiche. Il ministero ha provveduto prontamente a trasmettere la lista, che rendiamo disponibile alla clientela al seguente link: Organismi con proroga
Riepilogando, risultano ad oggi notificati per la direttiva ascensori 58 organismi di certificazione italiani (cfr.: elenco Nando selezionando dal menù a tendina la voce 95/16/EC Lifts) mentre altri 13 organismi sono autorizzati in proroga per le sole attività di verifica periodica e straordinaria (e non per le certificazioni).
Si resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti.
Lo Staff
Con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Destinazione Italia) pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, il legislatore pone in essere alcune correzioni alla riforma della disciplina del Condominio negli edifici introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ed in vigore da poco più di sei mesi.
Il DL, che in quanto tale dovrà necessariamente essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, pena decadenza, raccoglie le richieste operate da numerose associazioni della proprietà e delle Amministrazioni condominiali correggendo alcuni aspetti problematici del provvedimento originario che, secondo diffuse interpretazioni, ne avrebbero potuto minare l’efficienza.
Di seguito il testo dell’articolo 1 comma 9 del D.L. Destinazione Italia ed, in sintesi, l’effetto della modifica introdotta.
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
– La formazione iniziale e periodica degli amministratori, resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012, ma senza alcun rinvio ad una fonte secondaria atta ad individuare requisiti, criteri e modalità di tale formazione, sarà ora regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
– Viene eliminato l’equivoco che aveva fatto inserire le opere per il risparmio energetico tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall’articolo 26 della legge 10/91, ovvero quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore.
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
– L’obbligo di reperire i dati sulla sicurezza viene ricondotto alle sole parti comuni, quindi i condòmini non dovranno più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento.
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
La modifica mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione anticipata del c.d. Fondo Lavori. L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma impegnata ha costituito, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione. La norma introdotta, pur senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di particolare congiuntura economica, potrebbero incontrare difficoltà ad anticipare l’intera somma dovuta), stabilendo la possibilità di costituire il Fondo, che comunque resta obbligatorio, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori.
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».
– Nell’originario disposto il meccanismo per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato. La misura adottata affida ora le scelte sanzionatorie direttamente all’assemblea, che le dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.
Al seguente indirizzo è possibile prendere visione del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300/12 : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg
Il provvedimento, composto da un solo articolo ma ben 749 commi, fra gli ambiti trattati dispone l’attesa proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, alle correnti percentuali rispettivamente del 50% e del 65%. Dal 1 gennaio 2015 è poi prevista una riduzione delle quote di detraibilità, rispettivamente al 40% per le ristrutturazioni edilizie ed al 50% per il risparmio energetico. Successivamente il bonus ristrutturazioni tornerà alla quota del 36%, con un tetto massimo di spesa di 48.000,00 € ed il bonus energia verrà soppresso. Nel provvedimento proroga anche per il bonus mobili con la precisazione tuttavia che l’importo degli arredi non potrà essere superiore a quello sostenuto per le opere di ristrutturazione. Di seguito il dettaglio delle modifiche introdotte e di particolare rilievo per il settore Condominiale,.
Ristrutturazione:
Partendo dal bonus per la ristrutturazione edilizia, la legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef al 50% per tutti gli interventi tesi al recupero edile e alla costruzione di box pertinenziali, con limite di spesa aumentato da 48mila a 96mila euro per ogni unità immobiliare. Ancora un anno quindi per fruire dello sconto fiscale e poi dal 1 gennaio 2015 ci saranno ulteriori cambiamenti. In particolare nel 2015 il bonus al 50% sarà ridotto di 10 punti, diventando bonus al 40%, anche se il tetto massimo di spesa agevolata sarà sempre di 96mila euro fino ad arrivare al 1 gennaio 2016 con il ritorno della detrazione Irpef al 36% e il limite massimo di spesa ridotto da 96mila a 48mila euro.
Bonus energetico:
Proroga a tutto il 2014 anche del bonus risparmio energetico al 65%. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si prevede che la detrazione 65% sarà agevolata fino al 30 giugno 3015 e poi dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, si ridurrà al 50%.
Novità anche per interventi che riguardano misure antisismiche per l’abitazione principale o le costruzioni adibite ad attività produttive. È stato il decreto legge n. 63/2013 a introdurre una detrazione Irpef/Ires al 65% per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Ora la legge di stabilità proroga di un anno la detrazione, quindi fino al 31 dicembre 2014, per poi ridursi al 50 per cento dal 1 gennaio 2015.
Lo Staff
Il suindicato D.L. ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).
Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La circolare tratta:
Può essere prelevata al seguente link: Circolare Agenzia delle Entrate n. 29 del 18 settembre 2013
Lo Staff
Segnaliamo l’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ennesimo aggiornamento alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” in relazione alle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013) che ha previsto, a tutto il 31 dicembre 2013, il mantenimento del bonus per le ristrutturazioni al 50% con il vigente tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro.
Nel compendio l’Agenzia ha ricordato le principali variazioni nel tempo introdotte sul tema ed in particolare:
Per quanto concerne le modifiche introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013, i contribuenti possono usufruire quindi delle seguenti detrazioni:
Periodo d’imposta 2012
Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013, punto 1.4, pagina 6).
Periodo d’imposta 2013
A partire dal 1 gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Abitazioni private e parti comuni
All’interno di un edificio condominiale può frequentemente verificarsi che, contestualmente all’esecuzione di lavorazioni agevolabili sulle parti comuni, i singoli condomini abbiano posto in essere, nel medesimo periodo d’imposta, la ristrutturazione della propria abitazione. Rammentiamo quindi che in tal senso, alla luce del chiarimento espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 442 del 17 novembre 2008, il singolo condomino potrà portare in detrazione nel periodo d’imposta 2013 le spese sostenute relativamente alla propria abitazione con l’intero tetto di € 96.000,00 ed al tempo stesso quelle relative alla parte di competenza certificate dall’amministrazione del fabbricato.
La regolarità del Bonifico
Particolare attenzione deve essere posta nell’esecuzione dei versamenti che dovranno essere operati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale definito parlante ovvero che contenga:
Detraibilità dell’arredo
Sebbene non direttamente ascritto all’ambito condominiale le segnaliamo infine l’innovativa introduzione della possibilità di detrarre, limitatamente al 31 dicembre 2013, anche il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di cui si sta fruendo la detrazione del 50% del punto precedente. L’Agenzia chiarisce che la detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Link alle documentazioni
Lo Staff
Un bellissimo sole ha fatto da cornice nel fine settimana di gare in programma sul circuito di Misano Adriatico.
Nel National Trophy categoria Open 1000 Lety5 è stata una dei protagonisti in lizza per la vittoria, ben 36 i partecipanti alla gara. Sfiorato il gradino più alto del podio per Lety5, che in gara ha tenuto testa a 36 maschietti per ben 5 giri, poi qualche errore di valutazione e un po’ di stanchezza dovuta al gran caldo l’ha fatta retrocedere in Terza posizione assoluta, posizione che comunque le permette di mantenere ancora il primato in classifica.
Lety5:”E’ stato un fine settimana che difficilmente dimenticheremo, molto sofferto per via del gran caldo arrivato improvvisamente ma soprattutto toccante per il bruttissimo incidente di Alessia Polita. Sono veramente contenta però dei risultati raggiunti siamo arrivati a girare con tempi finora irraggiungibili, grazie alla grandissima professionalità di Nonno Racing Team Mananger e Tecnico della squadra Crazy Old Men, abbiamo lavorato bene per tutto il fine settimana e ad ogni turno riuscivamo a migliorare i tempi sul giro, peccato per alcuni errori commessi in gara che mi hanno perdere la prima posizione, ma sono comunque contenta per aver aggiunto un altro podio al mio palmares. Ringrazio tutti i nostri partners, tutti i componenti della squadra Crazy Old Men per il bellissimo lavoro fatto, i miei genitori e tutti i nostri Fans che ci seguono sempre”.
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