Ben 38 gli avversari in campo nella classe regina, Lety5 dalle prove di qualifica del sabato riesce ad ottenere un discreto tempo partendo dalla quarta posizione in griglia, una spettacolare partenza la vede portarsi subito tra le posizioni di vertice e dopo delle spettacolari bagarre e sorpassi riesce a tagliare la linea del traguardo piazzandosi sul secondo gradino del podio.
Lety5: “E’ sempre una bellissima soddisfazione salire sul podio specialmente sulla pista di casa e con così tanti amici che fanno il tifo per noi; abbiamo iniziato questo fine settimana con non pochi problemi, il tempo poi non è stato per niente clemente di conseguenza avevamo pochissimi dati e pochissimo tempo per migliorare la situazione. Tra il sabato sera e la domenica mattina abbiamo lavorato per trovare la soluzione migliore almeno per fare una buona gara e ci siamo riusciti, grazie a Nonno Racing e ai tecnici del Team siamo riusciti anche questa volta a metterne dietro molti e a salire di nuovo sul podio.
Speriamo che da ora in poi la pioggia ci lasci un po’ di tregua per riuscire almeno a reperire qualche dato utile per sfruttare al massimo le potenzialità della nostra BMW Hp4.
Grazie al Team Crazy Old Men e a tutti i componenti della squadra, ai nostri Partners che ci sostengono per l’intera stagione e a tutti gli amici che sono accorsi a fare il tifo per noi.”
Il provvedimento sarà quindi oggetto della prossima riunione. A questo link l’articolo pubblicato in merito sul Sole 24 ore.
Lo Staff
In linea con la precedente pronuncia della direzione Regionale Emilia romagna, oggetto di una pregressa nostra news informativa, la direzione centrale dell’Agenzia indica, nel comma 2 della Circolare 2/E del 1 marzo 2013 “Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito 7 soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR”
Il sole 24 ore ha recentemente pubblicato un articolo nel merito della pronuncia della DRE Emilia Romagna, già oggetto della nostra pregressa comunicazione del 21 dicembre u.s., circa l’applicabilità dell’art. 13-ter del DL 83/2012, in cui nel rispondere ad un interpello inoltrato da un condominio di Bologna in merito all’applicabilità del suindicato articolo, relativo alla responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’Emilia Romagna, ha delineato una prima linea di chiarimento ritenendo che il condominio non sia destinatario della suddetta norma, seguendo le medesime considerazioni espresse dalla nostra azienda, già confermate nel parere del prestigioso studio legale Berliri – Cogliati Dezza, interpellato in merito in ambito associativo.
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