Il provvedimento, composto da un solo articolo ma ben 749 commi, fra gli ambiti trattati dispone l’attesa proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, alle correnti percentuali rispettivamente del 50% e del 65%. Dal 1 gennaio 2015 è poi prevista una riduzione delle quote di detraibilità, rispettivamente al 40% per le ristrutturazioni edilizie ed al 50% per il risparmio energetico. Successivamente il bonus ristrutturazioni tornerà alla quota del 36%, con un tetto massimo di spesa di 48.000,00 € ed il bonus energia verrà soppresso. Nel provvedimento proroga anche per il bonus mobili con la precisazione tuttavia che l’importo degli arredi non potrà essere superiore a quello sostenuto per le opere di ristrutturazione. Di seguito il dettaglio delle modifiche introdotte e di particolare rilievo per il settore Condominiale,.
Ristrutturazione:
Partendo dal bonus per la ristrutturazione edilizia, la legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef al 50% per tutti gli interventi tesi al recupero edile e alla costruzione di box pertinenziali, con limite di spesa aumentato da 48mila a 96mila euro per ogni unità immobiliare. Ancora un anno quindi per fruire dello sconto fiscale e poi dal 1 gennaio 2015 ci saranno ulteriori cambiamenti. In particolare nel 2015 il bonus al 50% sarà ridotto di 10 punti, diventando bonus al 40%, anche se il tetto massimo di spesa agevolata sarà sempre di 96mila euro fino ad arrivare al 1 gennaio 2016 con il ritorno della detrazione Irpef al 36% e il limite massimo di spesa ridotto da 96mila a 48mila euro.
Bonus energetico:
Proroga a tutto il 2014 anche del bonus risparmio energetico al 65%. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si prevede che la detrazione 65% sarà agevolata fino al 30 giugno 3015 e poi dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, si ridurrà al 50%.
Novità anche per interventi che riguardano misure antisismiche per l’abitazione principale o le costruzioni adibite ad attività produttive. È stato il decreto legge n. 63/2013 a introdurre una detrazione Irpef/Ires al 65% per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Ora la legge di stabilità proroga di un anno la detrazione, quindi fino al 31 dicembre 2014, per poi ridursi al 50 per cento dal 1 gennaio 2015.
Lo Staff
Il suindicato D.L. ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).
Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La circolare tratta:
Può essere prelevata al seguente link: Circolare Agenzia delle Entrate n. 29 del 18 settembre 2013
Lo Staff
Segnaliamo l’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ennesimo aggiornamento alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” in relazione alle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013) che ha previsto, a tutto il 31 dicembre 2013, il mantenimento del bonus per le ristrutturazioni al 50% con il vigente tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro.
Nel compendio l’Agenzia ha ricordato le principali variazioni nel tempo introdotte sul tema ed in particolare:
Per quanto concerne le modifiche introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013, i contribuenti possono usufruire quindi delle seguenti detrazioni:
Periodo d’imposta 2012
Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013, punto 1.4, pagina 6).
Periodo d’imposta 2013
A partire dal 1 gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Abitazioni private e parti comuni
All’interno di un edificio condominiale può frequentemente verificarsi che, contestualmente all’esecuzione di lavorazioni agevolabili sulle parti comuni, i singoli condomini abbiano posto in essere, nel medesimo periodo d’imposta, la ristrutturazione della propria abitazione. Rammentiamo quindi che in tal senso, alla luce del chiarimento espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 442 del 17 novembre 2008, il singolo condomino potrà portare in detrazione nel periodo d’imposta 2013 le spese sostenute relativamente alla propria abitazione con l’intero tetto di € 96.000,00 ed al tempo stesso quelle relative alla parte di competenza certificate dall’amministrazione del fabbricato.
La regolarità del Bonifico
Particolare attenzione deve essere posta nell’esecuzione dei versamenti che dovranno essere operati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale definito parlante ovvero che contenga:
Detraibilità dell’arredo
Sebbene non direttamente ascritto all’ambito condominiale le segnaliamo infine l’innovativa introduzione della possibilità di detrarre, limitatamente al 31 dicembre 2013, anche il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di cui si sta fruendo la detrazione del 50% del punto precedente. L’Agenzia chiarisce che la detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Link alle documentazioni
Lo Staff
Il provvedimento sarà quindi oggetto della prossima riunione. A questo link l’articolo pubblicato in merito sul Sole 24 ore.
Lo Staff
In linea con la precedente pronuncia della direzione Regionale Emilia romagna, oggetto di una pregressa nostra news informativa, la direzione centrale dell’Agenzia indica, nel comma 2 della Circolare 2/E del 1 marzo 2013 “Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito 7 soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR”
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