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Modifiche alla riforma del Condominio

Con il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Destinazione Italia) pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, il legislatore pone in essere alcune correzioni alla riforma della disciplina del Condominio negli edifici introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ed in vigore da poco più di sei mesi.
Il DL, che in quanto tale dovrà necessariamente essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, pena decadenza, raccoglie le richieste operate da numerose associazioni della proprietà e delle Amministrazioni condominiali correggendo alcuni aspetti problematici del provvedimento originario che, secondo diffuse interpretazioni,  ne avrebbero potuto minare l’efficienza.
Di seguito il testo dell’articolo 1 comma 9 del D.L. Destinazione Italia ed, in sintesi, l’effetto della modifica introdotta.
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
– La formazione iniziale e periodica degli amministratori, resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012, ma senza alcun rinvio ad una fonte secondaria atta ad individuare requisiti, criteri e modalità di tale formazione, sarà ora regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
– Viene eliminato l’equivoco che aveva fatto inserire le opere per il risparmio energetico tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall’articolo 26 della legge 10/91, ovvero quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore.
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
– L’obbligo di reperire i dati sulla sicurezza viene ricondotto alle sole parti comuni, quindi i condòmini non dovranno più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento.
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
La modifica mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione anticipata del c.d. Fondo Lavori. L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma impegnata ha costituito, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione.  La norma introdotta, pur senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di particolare congiuntura economica, potrebbero incontrare difficoltà ad anticipare l’intera somma dovuta), stabilendo la possibilità di costituire il Fondo, che comunque resta obbligatorio, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori.
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».
– Nell’originario disposto il meccanismo per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato.  La misura adottata affida ora le scelte sanzionatorie direttamente all’assemblea, che le dovrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.
Al seguente indirizzo è possibile prendere visione del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300/12 : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg
Lo Staff

Proroga Bonus edilizia e risparmio energetico

Con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso venerdì 27 dicembre, dopo l’approvazione definitiva in Senato di lunedì 23, si conclude l’iter di approvazione ed entrata in vigore della Legge di stabilita’ 2014.

Il provvedimento, composto da un solo articolo ma ben 749 commi, fra gli ambiti trattati dispone l’attesa proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, alle correnti percentuali rispettivamente del 50% e del 65%. Dal 1 gennaio 2015 è poi prevista una riduzione delle quote di detraibilità, rispettivamente al 40% per le ristrutturazioni edilizie ed al 50% per il risparmio energetico. Successivamente il bonus ristrutturazioni tornerà alla quota del 36%, con un tetto massimo di spesa di 48.000,00 € ed il bonus energia verrà soppresso. Nel provvedimento proroga anche per il bonus mobili con la precisazione tuttavia che l’importo degli arredi non potrà essere superiore a quello sostenuto per le opere di ristrutturazione. Di seguito il dettaglio delle modifiche introdotte e di particolare rilievo per il settore Condominiale,.

Ristrutturazione:

Partendo dal bonus per la ristrutturazione edilizia, la legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef al 50% per tutti gli interventi tesi al recupero edile e alla costruzione di box pertinenziali, con limite di spesa aumentato da 48mila a 96mila euro per ogni unità immobiliare. Ancora un anno quindi per fruire dello sconto fiscale e poi dal 1 gennaio 2015 ci saranno ulteriori cambiamenti. In particolare nel 2015 il bonus al 50% sarà ridotto di 10 punti, diventando bonus al 40%, anche se il tetto massimo di spesa agevolata sarà sempre di 96mila euro fino ad arrivare al 1 gennaio 2016 con il ritorno della detrazione Irpef al 36% e il limite massimo di spesa ridotto da 96mila a 48mila euro.

Bonus energetico:

Proroga a tutto il 2014 anche del bonus risparmio energetico al 65%. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si prevede che la detrazione 65% sarà agevolata fino al 30 giugno 3015 e poi dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, si ridurrà al 50%.

Novità anche per interventi che riguardano misure antisismiche per l’abitazione principale o le costruzioni adibite ad attività produttive. È stato il decreto legge n. 63/2013 a introdurre una detrazione Irpef/Ires al 65% per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Ora la legge di stabilità proroga di un anno la detrazione, quindi fino al 31 dicembre 2014, per poi ridursi al 50 per cento dal 1 gennaio 2015.

Lo Staff

Pubblicata la circolare Agenzia delle Entrate 29/2013

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 29 del 18 settembre scorso intervenendo  con interessanti chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 contenente agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.

Il suindicato D.L. ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).

Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).

Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La circolare tratta:

  • Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
  • Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • L’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Può essere prelevata al seguente link: Circolare  Agenzia delle Entrate n. 29 del 18 settembre 2013

 Lo Staff

Guida agevolazioni fiscali 2013

Segnaliamo l’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ennesimo aggiornamento alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” in relazione alle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013) che ha previsto, a tutto il 31 dicembre 2013, il mantenimento del bonus per le ristrutturazioni al 50% con il vigente tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro.

Nel compendio l’Agenzia ha ricordato le principali variazioni nel tempo introdotte sul tema ed in particolare:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla propria età anagrafica, di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali (dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali)
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per quanto concerne le modifiche introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013, i contribuenti possono usufruire quindi delle seguenti detrazioni:

Periodo d’imposta 2012

  • 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
  • 50%delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012.

Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013, punto 1.4, pagina 6).

Periodo d’imposta 2013

  • 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;

A partire dal 1 gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Abitazioni private e parti comuni

All’interno di un edificio condominiale può frequentemente verificarsi che, contestualmente all’esecuzione di lavorazioni agevolabili sulle parti comuni, i singoli condomini abbiano posto in essere, nel medesimo periodo d’imposta, la ristrutturazione della propria abitazione. Rammentiamo quindi che in tal senso, alla luce del chiarimento espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 442 del 17 novembre 2008, il singolo condomino potrà portare in detrazione nel periodo d’imposta 2013 le spese sostenute relativamente alla propria abitazione con l’intero tetto di € 96.000,00 ed al tempo stesso quelle relative alla parte di competenza certificate dall’amministrazione del fabbricato.

La regolarità del Bonifico

Particolare attenzione deve essere posta nell’esecuzione dei versamenti che dovranno essere operati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale definito parlante ovvero che contenga:

  • Nella causale di pagamento il riferimento all’articolo 16-bis del T.U.I.R.
  • Il codice fiscale del soggetto che esegue il pagamento, o dei soggetti se le persone che desiderano ottenere la detrazione sono più di una, l’amministratore in carica nel caso di un Condominio.
  • Il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento

Detraibilità dell’arredo

Sebbene non direttamente ascritto all’ambito condominiale le segnaliamo infine l’innovativa introduzione della possibilità di detrarre, limitatamente al 31 dicembre 2013, anche il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di cui si sta fruendo la detrazione del 50% del punto precedente. L’Agenzia chiarisce che la detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Link alle documentazioni

Lo Staff

Proroga Bonus fiscali

La decisione attesa è arrivata, con l’introduzione di importanti novità. L’ecobonus per l’efficienza energetica sale dal 55% al 65% e viene ancorato a una doppia proroga: sei mesi, ovvero fino al 31  dicembre del 2013, per le famiglie e i privati cittadini; un anno,  fino al 30 giugno 2014, per i condomini.
Prolungamento solo di sei mesi invece, con scadenza  fine 2013, per l’agevolazione del 50% per il recupero edilizio entro l’attuale tetto di 96mila euro. L’agevolazione viene estesa anche agli immobili colpiti dal terremoto, come quelli interessati dal sisma dello scorso anno in  Emilia-Romagna, e delle cosiddette aree territoriali a rischio.
Potrà essere utilizzata anche per l’acquisto nell’appartamento da  ristrutturare di mobili fissi, compresi cioè nella muratura, come  armadi a muro o cucine, fino a  un ammontare di 10mila euro  (con un bonus, quindi, di 5mila euro).
A far scattare questo pacchetto di interventi è il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri che ha recepito la direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia per evitare la procedura d’infrazione europea.
Lo Staff

Slitta la proroga dei Bonus Fiscali

Nel consiglio dei Ministri di ieri 24 maggio non si è raggiunta l’attesa decisione di proroga dei vigenti Bonus Edilizia ed Energia alle rispettive percentuali in vigore.

Il provvedimento sarà quindi oggetto della prossima riunione. A questo link l’articolo pubblicato in merito sul Sole 24 ore.

Lo Staff

Proroga Bonus fiscali in arrivo

In un odierno articolo del quotidiano “Il sole 24 ore” viene indicata in arrivo l’auspicata proroga del Bonus Energia. Il Governo stà mettendo a punto un Decreto legge che consenta, congiuntamente, di rifinanziare fino a fine anno l’incentivo del 55% e di rendere effettivamente obbligatoria la certificazione energetica degli edifici.
Il provvedimento, che è stato esaminato ieri in preconsiglio e che potrebbe andare in CdM già venerdi prossimo, renderà quindi vincolante l’obbligo di ceritificazione energetica di un edificio in caso di vendita o di locazione, chiudendo la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea contro il nostro paese per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE, ed introducendo nuove regole e sanzioni.
Possibili inoltre limitazioni del Bonus a soggetti che non godano già di altri benefici fiscali (pompe di calore, solare termico ..) in modo di limitare ad 80 milioni l’esborso dell’erario per i prossimi sei mesi.
Al provvedimento potrebbe essere abbinato anche il rifinanziamento dello sgravio del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, come confermato dal Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi.
Due, secondo l’autorevole testata, gli errori in cui il Governo deve evitare di cadere se non vuole inficiare la positiva azione svolta dalle due agevolazioni nel corso di questi anni passati: Il primo è il favorire solo una delle due agevolazioni a scapito dell’altra, quando il beneficio per il mercato dell’edilizia viene proprio dall’azione congiunta delle due misure; Il secondo è di definire griglie di attività agevolate troppo severe pur di ridurre l’impatto economico del provvedimento.
Per ulteriori approfondimenti: www.ilsole24ore.com
Segnaliamo inoltre l’odierna iniziativa del Sole, in 60 sedi ed in diretta video sul web, su Forum Condominio inerente tutte le novità della riforma ed i già definiti punti di quello che diverrà, dopo la presentazione al convegno di oggi 22 maggio, un disegno di legge per alcuni correttivi da applicare alla controversa riforma a breve operativa.
Per ulteriori approfondimenti: www.ilsole24ore.com/forumcondominio
Lo Staff

Comunicato MSE

A seguito dell’iniziativa congiuntamente intrapresa da Anacam e Confartigianato Ascensoristi il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente reso nota la sua interpretazione al riguardo dell’annosa questione inerente gli impianti ascensore pur collaudati antecedentemente al 30 settembre 2002 per i quali non risulti tuttavia effettuata la dovuta comunicazione al Comune e la correlata attribuzione del numero di matricola.
Nella nota Prot. n. 0069816 del 24 aprile u.s., il dirigente Ing. Vincenzo Correggia, confermando quanto già tempo addietro indicato nei confronti del Comune di Milano, indica la possibilità di effettuare la tardiva comunicazione di messa in esercizio sempreché:
  • L’impianto sia sottoposto preliminarmente a verifica straordinaria da parte di Organismo Notificato od Ente autorizzato;
  • Che il suindicato Organismo|Ente attesti, ora per allora, che l’impianto sia in possesso del certificato di collaudo emesso entro il 30 settembre 2002
  • Che il medesimo Organismo|Ente dichiari la rispondenza dell’impianto ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme tecniche di riferimento per gli ascensori preesistenti al DPR 30 aprile 1999 n. 162.
La nota, di estremo rilievo per gli impianti rientranti nell’ambito d’interesse dell’interpretazione, potrà essere prelevata a questo indirizzo 

Lo Staff

Il Condominio è escluso dalla responsabilità solidale negli appalti

Giunge finalmente l’attesa interpretazione da parte della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate sul dibattuto tema della responsabilità solidale negli appalti decretandone, formalmente, la non applicabilità al Condominio.

In linea con la precedente pronuncia della direzione Regionale Emilia romagna, oggetto di una pregressa nostra news informativa, la direzione centrale dell’Agenzia indica, nel comma 2 della Circolare 2/E del 1 marzo 2013 “Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa  previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del  codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito 7 soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633  del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti  individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR”

Ove d’interesse la circolare di cui trattasi potrà essere prelevata al seguente link 
Lo Staff

Bonus Edilizia – Fase transitoria – Quale detrazione applicare

Per i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione a cavallo delle modifiche introdotte dal DL 83/2012, ovvero con lavorazioni iniziate antecedentemente al 26 giugno 2012, può sorgere la legittima perplessità al riguardo della corretta applicazione della percentuale di sgravio.
Al riguardo lo studio 129/2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato conclude “E’ irrilevante che i lavori siano stati materialmente eseguiti anche prima del 26 giugno 2012, assumendo esclusivamente rilevanza la data di effettivo pagamento fatto tramite bonifico riportando sull’ordinativo inoltrato alla banca tutti i dati necessari al fine di conservare il diritto alla detrazione 50%”.
A far fede, è pertanto la data del bonifico bancario e non la data di avvio dei lavori. Chi ha effettuato pagamenti entro il 25 giugno 2012 potrà detrarre quindi su questi il 36% dell’importo fino a un massimo di 48.000 euro, mentre per i bonifici effettuati a partire dal 26 giugno la detrazione applicabile sarà del 50%  per un ammontare massimo di 96.000 euro, il tutto fino al 30 giugno prossimo venturo, data alla quale cesserà la prevista maggiorazione sulle percentuali di detrazione.
A questo indirizzo il testo dello studio del C.N.N.
Rammentiamo inoltre che l’ivi indicata guida predisposta al riguardo a cura dell’Agenzia delle Entrate è disponibile presso il nostro sito web nell’area dossier, ovvero al seguente link diretto.
Lo Staff